Il documento di ricerca pubblicato dai commercialisti il 16 febbraio 2026 prende in esame le locazioni turistiche, cercando di individuare il confine tra reddito fondiario e reddito d'impresa, con un cenno alla nuova Direttiva comunitaria ViDA che disciplinerà dal 2028 l'attività delle piattaforme di prenotazione turistica e i trattamenti fiscali degli alloggi a uso turistico locati attraverso le piattaforme.
Lavorare fisicamente in Italia come frontaliero durante la residenza estera non preclude l'accesso al nuovo regime impatriati, a patto di soddisfare requisiti più rigorosi per quanto attiene il periodo di residenza all'estero: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 20 gennaio 2026 n. 12.
Né la continuità con il precedente datore di lavoro né l'ipotesi di distacco precludono il beneficio “impatriati”, in quanto requisiti non previsti dal dettato normativo del DLgs 147/2015 (CGT II Lombardia 12 gennaio 2026 n. 67).
Negata l'agevolazione fiscale su un'eredità devoluta a un Comune del Canton Ticino, poiché non è dimostrato che gli enti italiani godano dello stesso trattamento in Svizzera (Risp. AE 22 gennaio 2026 n. 16).
redazione Memento
La Risp. 1/2026 dell'Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento fiscale dei redditi da lavoro corrisposti post-cessazione del rapporto di lavoro nel caso in cui siano sussistenti 2 variabili: il coinvolgimento di società site in diversi Stati e lo svolgimento di attività lavorativa in territori diversi.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 gennaio 2026 n. 12, apre al nuovo regime per chi rientra in Italia dopo anni di lavoro transfrontaliero, a patto di rispettare i requisiti di elevata qualificazione e i nuovi limiti di permanenza all'estero.
redazione Memento
Un lavoratore rientra in Italia dal Regno Unito accettando l'offerta di un'azienda tedesca che prevede la possibilità di smart working: per l'Agenzia delle Entrate, Risp. 12 gennaio 2026 n. 2, al relativo rapporto di lavoro è applicabile il nuovo regime impatriati ex art. 5 D.Lgs. 209/2023.
I premi e le azioni assegnati a lavoratori trasferitisi in Italia vanno tassati solo per la quota parte maturata nel territorio nazionale. L'imposizione deve essere ripartita in base al luogo di effettiva prestazione lavorativa durante il periodo di maturazione (vesting period), superando in parte il principio di cassa a favore della territorialità (Risp. AE 16 gennaio 2026 n. 8).
redazione Memento
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati è accessibile anche a chi rientra in Italia per lavorare in modalità smart working alle dipendenze di una società con sede legale all'estero. Il beneficio richiede il rispetto di determinati requisiti di residenza e qualificazione professionale (Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 2).
redazione Memento
La L. 30 dicembre 2025 n. 199 (GU 30 dicembre 2025 n. 301, SO 42/L) apporta significative modifiche al trattamento fiscale ai fini IRAP, IRPEF e IRES dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società, per certi versi, addolcendo e, per altri, inasprendo le discipline esistenti.
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