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Con la Risp. AE 22 gennaio 2026 n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i confini dell'esenzione dall'imposta di successione per gli enti esteri non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Il caso riguarda un Comune svizzero, nominato erede universale di una cittadina elvetica che deteneva una partecipazione totalitaria in una società a responsabilità limitata con sede in Italia.

Quote societarie e fisco italiano

Il trasferimento riguarda quote di una società ("Alfa Srl") con sede legale in Italia. Secondo il Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (TUS), tali beni sono considerati "esistenti nel territorio dello Stato" e dunque soggetti a tassazione in Italia, indipendentemente dalla residenza estera del defunto.

L'ente svizzero aveva invocato l'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4 del TUS, sostenendo che tra Italia e Svizzera vigesse una condizione di reciprocità sostanziale, basata su rapporti bilaterali stabili e sulla natura non discriminatoria della legge tributaria del Canton Ticino.

Il nodo della reciprocità

L'Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi dell'istante sulla base di tre punti fondamentali:

  • Mancanza di accordi formali: Per gli Stati extra-UE/SEE, l'esenzione non è automatica ma subordinata alla prova della reciprocità, che deve risultare da uno strumento bilaterale idoneo (scambio di lettere, accordi o convenzioni).
  • Irrilevanza degli esempi addotti: I trattati citati dal Comune svizzero (come la Convenzione contro le doppie imposizioni o l'accordo sui frontalieri) riguardano imposte e fattispecie diverse da quella successoria.
  • Analisi della legge cantonale: Dall'esame della Legge Tributaria del Canton Ticino, l'Agenzia ha rilevato che l'esenzione svizzera sembra limitata ai soli comuni ticinesi o, tramite accordi, ad altri cantoni svizzeri, senza includere esplicitamente gli enti territoriali italiani.

Poiché non è stato dimostrato che un ente pubblico italiano riceverebbe lo stesso trattamento di esenzione in Svizzera, la condizione di reciprocità non è soddisfatta. L'ente svizzero sarà dunque tenuto al pagamento dell'imposta sulle successioni in Italia secondo le regole ordinarie

Fonte: Risp. AE 22 gennaio 2026 n. 16

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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