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lunedì 12/01/2026 • 16:38

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime impatriati per chi lavora in smart working per aziende estere

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati è accessibile anche a chi rientra in Italia per lavorare in modalità smart working alle dipendenze di una società con sede legale all'estero. Il beneficio richiede il rispetto di determinati requisiti di residenza e qualificazione professionale (Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 2).

a cura di

redazione Memento

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L'istanza di interpello riguarda una lavoratrice, laureata in Ingegneria Gestionale e Informatica presso il Politecnico di Milano, trasferitasi nel Regno Unito nel 2020 e iscritta all'AIRE dal 2021. La contribuente ha fatto rientro in Italia nel settembre 2025 per intraprendere un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una società con sede legale a Berlino, ma con ufficio a Milano e possibilità di lavoro da remoto.

Il quesito posto mira a confermare la possibilità di accedere al nuovo regime per lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) nonostante il datore di lavoro sia una società estera e, in assenza di una stabile organizzazione in Italia che operi come sostituto d'imposta, se sia possibile fruire dell'agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi.

Le condizioni per il nuovo regime agevolativo

L'Agenzia ricorda che, dal periodo d'imposta 2024, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50% del loro ammontare.

Le condizioni fondamentali includono:

  • Impegno alla residenza: il lavoratore deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per la durata del beneficio.
  • Residenza estera pregressa: non deve essere stato residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento.
  • Luogo della prestazione: l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.
  • Qualificazione: il lavoratore deve possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Se l'attività viene svolta in favore dello stesso soggetto estero (o del medesimo gruppo) per cui si lavorava prima del rientro, i requisiti di permanenza all'estero richiesti aumentano a 6 o 7 anni.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 2, conferma che i chiarimenti già forniti per il "vecchio regime" sono applicabili anche alla nuova normativa. In particolare:

  1. Smart working e datori esteri: È ammessa l'agevolazione per chi lavora in Italia in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, poiché la norma non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio nazionale.
  2. Fruizione in dichiarazione: Se il datore di lavoro estero non agisce come sostituto d'imposta (non applicando le ritenute e lo sgravio in busta paga), il contribuente può applicare il regime agevolato autonomamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Nel caso specifico, la contribuente potrà beneficiare del regime dal periodo d'imposta 2026 e per i successivi 4 anni, a condizione che l'attività sia effettivamente prestata prevalentemente in Italia.

Fonte: Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 2

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- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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