L'istanza di interpello riguarda una lavoratrice, laureata in Ingegneria Gestionale e Informatica presso il Politecnico di Milano, trasferitasi nel Regno Unito nel 2020 e iscritta all'AIRE dal 2021. La contribuente ha fatto rientro in Italia nel settembre 2025 per intraprendere un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una società con sede legale a Berlino, ma con ufficio a Milano e possibilità di lavoro da remoto.
Il quesito posto mira a confermare la possibilità di accedere al nuovo regime per lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) nonostante il datore di lavoro sia una società estera e, in assenza di una stabile organizzazione in Italia che operi come sostituto d'imposta, se sia possibile fruire dell'agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi.
Le condizioni per il nuovo regime agevolativo
L'Agenzia ricorda che, dal periodo d'imposta 2024, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50% del loro ammontare.
Le condizioni fondamentali includono:
Se l'attività viene svolta in favore dello stesso soggetto estero (o del medesimo gruppo) per cui si lavorava prima del rientro, i requisiti di permanenza all'estero richiesti aumentano a 6 o 7 anni.
La soluzione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 2, conferma che i chiarimenti già forniti per il "vecchio regime" sono applicabili anche alla nuova normativa. In particolare:
Nel caso specifico, la contribuente potrà beneficiare del regime dal periodo d'imposta 2026 e per i successivi 4 anni, a condizione che l'attività sia effettivamente prestata prevalentemente in Italia.
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Valentino Tamburro
- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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