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martedì 23/12/2025 • 14:22

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Impatriati: rientro a seguito di aspettativa

L'Agenzia delle Entrate, con risposta 23 dicembre 2025 n. 317, ha fornito chiarimenti circa l'applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati dopo la sospensione del rapporto di lavoro con aspettativa non retribuita.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 317 del 23 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati si applica anche quando il rientro in Italia avviene dopo un periodo di lavoro all'estero svolto mentre il rapporto di lavoro originario in Italia era sospeso per aspettativa non retribuita.

Si ricorda che l'art. 5 D.Lgs. 209/2023 ha introdotto il ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' che si applica ai contribuenti che trasferiscono, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, la residenza fiscale in Italia.

In particolare, il c. 1 del citato art. 5 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al c. 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di: 1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007.

Il nuovo regime si applica anche nell'ipotesi in cui sia ravvisabile la continuità con una precedente posizione lavorativa assunta in Italia prima dell'espatrio, rilevando tale circostanza solo relativamente al requisito minimo di permanenza all'estero che è più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto.

Ne consegue che, nel caso di specie, il periodo minimo di residenza all'estero, ai fini dell'applicazione del ''nuovo regime'', è di tre periodi d'imposta. Ciò in quanto, in base a quanto affermato dall'Istante non c'è coincidenza tra il datore di lavoro per il quale è stato impiegato all'estero nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale continuerà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, a nulla rilevando la circostanza di essere stato posto in aspettativa non retribuita da quest'ultimo prima di trasferirsi all'estero.

Fonte: Risp. AE 23 dicembre 2025 n. 317

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