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Nuovi criteri per la tassazione dei piani di incentivazione internazionale

Con la Risp. AE 16 gennaio 2026 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni cruciali per la gestione fiscale dei piani di incentivazione azionaria (stock option) e dei premi in denaro erogati da multinazionali a dipendenti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia.

Il quesito è stato posto da una società italiana appartenente a un gruppo francese che gestisce piani di azionariato diffuso (Piano Alfa) e bonus legati ai risultati (Piano Beta). Il dubbio riguardava la corretta tassazione per quei dipendenti che, dopo aver lavorato all'estero per parte del periodo di maturazione dei premi, si sono trasferiti in Italia prima del momento dell'incasso o dell'assegnazione dei titoli.

La svolta sulla territorialità del reddito

Fino a poco tempo fa, la prassi prevalente imponeva al sostituto d'imposta italiano di tassare l'intero valore del benefit al momento dell'assegnazione (Vesting Date) per i soggetti residenti in Italia, indipendentemente da dove fosse stata svolta l'attività nel quadriennio di maturazione.

La nuova interpretazione dell'Agenzia stabilisce invece che:

  • Deve essere tassata in Italia solo la quota parte del reddito riferibile, pro-rata temporis, all'attività lavorativa effettivamente prestata nel territorio dello Stato.
  • Il reddito maturato mentre il dipendente era residente all'estero e lavorava fuori dall'Italia deve essere tassato solo nel Paese estero, anche se la percezione finanziaria avviene quando il soggetto è ormai residente in Italia.

Obblighi del sostituto d'imposta

La società italiana, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare le ritenute solo sulla porzione di reddito "italiana". Questo approccio mira a prevenire fenomeni di doppia imposizione, evitando che il lavoratore debba richiedere successivamente il credito d'imposta per le tasse pagate all'estero su redditi che l'Italia non avrebbe dovuto colpire interamente.

Il "Piano Beta" e i pagamenti diretti dall'estero

Per i premi in denaro corrisposti direttamente dalla casa madre estera senza addebito alla consociata italiana, l'Agenzia conferma che la società italiana non agisce come sostituto d'imposta. In tal caso, spetta al lavoratore dichiarare il reddito nella propria dichiarazione dei redditi, applicando i medesimi criteri di ripartizione territoriale.

Fonte: Risp. AE 16 gennaio 2026 n. 8

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Dario Fiori

- Consulente del lavoro e Dottore Commercialista

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