Lo schema di Decreto legislativo recante il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi si pone come obiettivo il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario italiano. Il testo è organizzato per regimi omogenei e si compone di 376 articoli.
A partire dal periodo d'imposta 2027 non sarà più possibile cumulare il regime impatriati, sia nuovo che previgente, con quello dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis TUIR. È quanto prevede l'art. 2 DL 38/2026 (DL Fiscale).
Il 27 marzo 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DL Fiscale (DL 38/2026 pubblicato in GU 27 marzo 2026 n. 72) che prevede novità in tema di: IVA sulle operazioni permutative, iperammortamento, Participation Exemption (PEX), crediti d'imposta per gli investimenti nelle imprese, lavoratori impatriati, tassa sui pacchi e ritenuta sulle provvigioni.
I docenti e i ricercatori rientrati prima del 2020 possono prorogare il regime impatriati anche se i figli sono nati dopo il primo versamento. Attraverso una nuova opzione e un ulteriore contributo, l'agevolazione può estendersi complessivamente fino a 11 o 13 anni totali (Risp. AE 18 marzo 2026 n. 80).
Il passaggio della residenza da una Regione del Mezzogiorno a una non inclusa nell'elenco agevolato comporta la perdita della riduzione imponibile del 90% fin dall'anno del rientro in Italia (Risp. AE 11 marzo 2026 n. 76).
Non è causa di inammissibilità la presenza nell’atto di appello di elementi attivi sotto forma di file immagine (delimitati da tag “image”) nella misura in cui il file è un documento nativo digitale nel corretto formato e regolarmente sottoscritto digitalmente (CGT II Lombardia 4 marzo 2026 n. 486).
A seguito delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sulla tassazione agevolata degli aumenti salariali da rinnovo contrattuale. Vengono inoltre definiti i regimi di favore per le indennità di lavoro notturno, festivo e turnazione (Circ. AE 24 febbraio 2026 n. 2).
Non essendo, nella sostanza, mutato il dettato normativo, non è necessario, sia per il vecchio che per il nuovo regime “impatriati”, verificare la sussistenza di un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa dalla quale derivi il reddito agevolabile (CGT II Lombardia 5 dicembre 2025 n. 2760).
Sono da ricomprendere tra i redditi di lavoro dipendente le somme percepite una tantum, dovendosi escludere che la modalità di tassazione separata possa di per sé ostare all'applicazione dell'agevolazione, essendo quest'ultima ancorata alla natura sostanziale del reddito e non già al meccanismo liquidatorio adottato dal sostituto (CGT II Lombardia 2 dicembre 2025 n. 2741).
La complessità e l'incertezza interpretativa della normativa sui regimi fiscali per contro-esodati e impatriati costituiscono un errore emendabile per il contribuente. Tale obiettiva incertezza, riconosciuta dalla giurisprudenza, permette l'accesso al regime agevolato anche presentando una dichiarazione integrativa tardiva per rimediare all'omissione iniziale (CGT 20 novembre 2025 n. 2652).
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