Non essendo, nella sostanza, mutato il dettato normativo, non è necessario, sia per il vecchio che per il nuovo regime “impatriati”, verificare la sussistenza di un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa dalla quale derivi il reddito agevolabile (CGT II Lombardia 5 dicembre 2025 n. 2760).
Sono da ricomprendere tra i redditi di lavoro dipendente le somme percepite una tantum, dovendosi escludere che la modalità di tassazione separata possa di per sé ostare all'applicazione dell'agevolazione, essendo quest'ultima ancorata alla natura sostanziale del reddito e non già al meccanismo liquidatorio adottato dal sostituto (CGT II Lombardia 2 dicembre 2025 n. 2741).
La complessità e l'incertezza interpretativa della normativa sui regimi fiscali per contro-esodati e impatriati costituiscono un errore emendabile per il contribuente. Tale obiettiva incertezza, riconosciuta dalla giurisprudenza, permette l'accesso al regime agevolato anche presentando una dichiarazione integrativa tardiva per rimediare all'omissione iniziale (CGT 20 novembre 2025 n. 2652).
Con Risp. a interrogazione parlamentare 25 novembre 2025 n. 5-04715, n. 5-04717 e n. 5-04718, sono stati forniti chiarimenti in tema di: flat tax e cedolare secca; regime impatriati e regole UE; rivalutazione delle partecipazioni non quotate.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 ottobre 2025 n. 274, ha fornito chiarimenti circa la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati nel caso in cui tali lavoratori non risultino più residenti fiscalmente in Italia.
redazione Memento
Devono essere esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione coloro che non sono stati iscritti all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero e i cittadini extracomunitari, anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati (CGT II Lombardia 13 ottobre 2025 n. 2279).
Il regime agevolato per i lavoratori impatriati non si applica ai redditi derivanti da collaborazioni italiane mantenute durante l’estero e prevede periodi di permanenza rafforzati per chi rientra lavorando nello stesso gruppo societario. L’accesso al beneficio richiede discontinuità lavorativa e documentazione rigorosa dei requisiti (Risp. AE 13 ottobre 2025 nn. 263 e 264).
La legge quadro sull'intelligenza artificiale estende le agevolazioni fiscali previste per il regime degli impatriati alle attività di ricerca applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
redazione Memento
Con appositi provvedimenti il Direttore dell'AE ha fornito indicazioni per la fruizione dei benefici fiscali da parte dei soggetti che optano per il regime speciale riservato ai lavoratori rimpatriati. Coloro che non rispettano tali indicazioni perdono la possibilità di accedere al regime di favore e, di conseguenza, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata (CGT II Lombardia 4 agosto 2025 n. 1881).
È arbitraria la tesi dell'Ufficio finanziario secondo cui i beneficiari del regime impatriati sarebbero i lavoratori che trasferiscono il domicilio fiscale, ritenendo irrilevante il trasferimento della residenza fiscale (CGT II Lombardia 16 giugno 2025 n. 1486).
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.