martedì 01/07/2025 • 06:00
È arbitraria la tesi dell'Ufficio finanziario secondo cui i beneficiari del regime impatriati sarebbero i lavoratori che trasferiscono il domicilio fiscale, ritenendo irrilevante il trasferimento della residenza fiscale (CGT II Lombardia 16 giugno 2025 n. 1486).
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La norma interpretata
L'art. 16 D.Lgs. 147/2015 disciplinante, ratione temporis, il regime speciale per “lavoratori impatriati”, al comma 1 prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 DPR 917/86, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
Il caso giurisprudenziale
Un contribuente, cittadino egiziano:
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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