giovedì 19/06/2025 • 06:00
Con ordinanza 7 giugno 2025 n. 15234, la Cassazione ha chiarito le modalità di presentazione delle istanze per beneficiare del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati: richiamate le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di richiedere il rimborso in dichiarazione dei redditi.
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Con l'ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025, la Corte di Cassazione affronta il tema del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, soffermandosi sulla possibilità per gli stessi di beneficiarne in fase di dichiarazione dei redditi, oltre che tramite dichiarazione rilasciata al datore di lavoro.
I fatti di causa
Un cittadino statunitense aveva trasferito la propria residenza in Italia il 5 gennaio 2018 a seguito dell'assunzione con la qualifica di quadro in Italia.
Il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, domandava il rimborso delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015 (c.d. rientro dei cervelli), in relazione all'anno 2019.
L'Amministrazione finanziaria rigettava la richiesta, per non avere il contribuente provato il possesso dei requisiti di legge per godere dell'agevolazione fiscale, e per non aver esercitato l'opzione nei termini previsti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 31 marzo 2017.
Il contribuente impugnava il diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, che respingeva il ricorso sull'assunto che l'istante non avesse provato il possesso dei requisiti per accedere al beneficio, neppure mediante la documentazione tardivamente prodotta in giudizio.
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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