lunedì 09/06/2025 • 06:00
Nel corrente periodo di imposta matura il diritto alla proroga dello speciale regime agevolato per i soggetti “impatriati” nell'anno 2020. In mancanza di specifiche disposizioni procedurali, giova far ricorso a regole applicative ispirate a principi di correttezza e buona fede.
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Il quadro normativo di riferimento
L'art. 16 D.Lgs. 147/2015, ora abrogato, ha introdotto un regime agevolato, alle particolari condizioni da esso specificate, per i lavoratori dipendenti che avessero trasferito la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 c. 1 TUIR (cd. “impatriati”). Il beneficio consisteva, in estrema sintesi, nella detassazione del 30% del reddito prodotto nel periodo di imposta in cui fosse avvenuta l'acquisizione della residenza fiscale in Italia e nei quattro anni successivi, a seguito della acquisizione e del mantenimento della residenza o del domicilio nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni negli anni ordinari e 184 in quelli bisestili).
La norma agevolativa è stata modificata svariate volte nel corso del tempo, con l'intento di incentivare il rimpatrio dei lavoratori trasferiti all'estero e di favorire il loro radicamento nel territorio. Le numerose norme di modifica ed integrazione (tra cui, in particolare, quelle introdotte dall'art. 5 c. 1 DL 34/2019) hanno previsto l'estensione del beneficio ai lavoratori autonomi ed ai titolari del reddito di impresa, il progressivo decremento della percentuale di imponibilità (variamente ridotta al 50%, al 30% o al 10% del reddito, in relazione ai periodi, alla regione di residenza, al numero dei figli, all'acquisto ...
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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