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martedì 27/05/2025 • 16:17

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Regime impatriati e patto di sospensione del rapporto di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 27 maggio 2025 n. 142, ha chiarito che ai fini dell’accesso al regime agevolativo dei lavoratori impatriati la sottoscrizione di un patto sospensivo del rapporto di lavoro non costituisce una causa ostativa.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 142 del 27 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sottoscrizione di un patto di sospensione del rapporto di lavoro non costituisce una causa ostativa per l'accesso al regime agevolativo dei lavoratori impatriati.

Si ricorda che l'art. 5 D.Lgs. 209/2023 (in vigore dal 29 dicembre 2023) disciplina il ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'', che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia.

Nel caso di specie, l'Istante afferma che al rientro in Italia lavorerà per un datore di lavoro (Società Gamma) diverso da quello per il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento (Società Beta) e da quello per cui aveva lavorato in Italia prima del trasferimento all'estero (Società Alfa), ma non specifica se i predetti soggetti appartengano al medesimo gruppo come definito ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs. 209/2023, limitandosi ad affermare che il gruppo cui appartiene la società per la quale lavorerà in Italia possiede una partecipazione di minoranza nella società Beta ma non esercita il controllo su detta società e perciò non la consolida integralmente ai fini della redazione del proprio bilancio consolidato.

Come chiarito dall'AE, l'Istante potrà applicare il regime impatriati:

  • se è stato residente all'estero per almeno tre periodi d'imposta se non c'è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo) - come definito ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 e 2 c.c. - per il quale il lavoratore è stato impiegato all'estero nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia;
  • qualora, invece, vi sia coincidenza, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che continui a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all'estero e se questo coincide con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d'imposta precedente il trasferimento all'estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

Non assume rilievo la circostanza che l'Istante abbia sottoscritto con il datore di lavoro per cui lavorerà in Italia al rientro un patto di sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 15 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025 al fine di poter sviluppare una collaborazione professionale con la società presso la quale già svolge l'attività lavorativa all'estero.

Resta fermo che non è possibile valutare in sede di interpello, trattandosi di accertamenti di fatto, se le citate società appartengono allo stesso gruppo.

Fonte: Risp. AE 27 maggio 2025 n. 142

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