L'evoluzione normativa in tema di sequestro di società e le conseguenze sul blocco delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali ha generato numerosi dubbi. Con Risp. AE 30 giugno 2025 n. 172, l'Agenzia delle Entrate chiarisce la sorte delle compensazioni in presenza di debiti tributari pregressi superiori a 100.000 euro, iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione.
Il 1° luglio 2025, il MEF ha firmato un atto di indirizzo relativo alla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, tema centrale per il contrasto alle indebite compensazioni. La riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha formulato una nuova definizione di crediti inesistenti e ha introdotto, per la prima volta, una nozione esplicita di crediti non spettanti.
Chiusa la facoltà di definire i rapporti mediante riversamento spontaneo del credito utilizzato, le controversie relative alla utilizzazione dei crediti di imposta per R&S rimangono affidate, caso per caso, agli incerti esiti del vasto contenzioso pendente dinanzi ai giudici tributari.
Le regole sul ravvedimento speciale 2018-2022 non prevedono ipotesi di decadenza specifiche, ma ancorano la decadenza del ravvedimento a quella del concordato preventivo biennale. Se si decade dal CPB si concretizza anche la decadenza dal ravvedimento, ma una ipotesi contraria non è contemplata.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. 81/2025 (c.d. Decreto Correttivo) che integra e modifica la disciplina degli adempimenti tributari, del concordato preventivo biennale, del contenzioso, delle sanzioni tributarie e dell'accertamento. Quali sono le novità?
Con Risp. AE 9 giugno 2025 n. 150, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti fiscali della fusione tra fondazioni, in particolare sulla sorte dei crediti IRES e IVA maturati dalla fondazione estinta.
redazione Memento
Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l'omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell'art. 5 c. 4-ter DL 70/88.
Entro il 30 aprile 2025, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025. Come effettuare l'adempimento?
La Cassazione è tornata sulla questione dell'applicabilità dell'aggravante ex art. 13-bis c. 3 D.Lgs. 74/2000 in caso di elaborazione sistematica di modelli di evasione fiscale da parte di professionisti, tracciando anche i confini dell'applicabilità della confisca in presenza di concorso di persone nel reato.
La comunicazione preventiva per il bonus investimenti 4.0 è un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione di completamento e deve essere quindi presentata senza necessità di utilizzare l'istituto della remissione in bonis (Risp. AE 16 dicembre 2024 n. 260).
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