La società, in qualità di promotrice, intende costituire una Rete d'Impresa con l’obiettivo di favorire la gestione condivisa della fiscalità tra i partecipanti (“retisti”), l’ottimizzazione dei flussi tributari e la gestione efficiente dei crediti d’imposta. Nel contratto di rete si prevede la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, dove ogni partecipante resta titolare del proprio credito. Si intende utilizzare il modello F24 con codice tributo “50 – coobbligazione” per effettuare queste compensazioni tra retisti, in esecuzione di contratti di appalto o servizio stipulati tra la Rete e i retisti, garantendo trasparenza, tracciabilità e autonomia fiscale. L’istanza chiede se: sia legittimo e fiscalmente conforme compensare crediti tributari tra retisti tramite il codice tributo “50 – coobbligazione”; l’operazione, basata su rapporti contrattuali tra i retisti e la Rete (ad esempio appalti), rientri tra le forme ammesse di gestione condivisa della fiscalità; tale pratica configuri un accollo fiscale oppure possa essere considerata come impiego di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti cooperanti in una rete d’impresa con oggetto fiscale. Nonostante la volontà di operare nel rispetto della trasparenza fiscale e dell'autonomia di ciascun aderente, l'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 12 novembre 2025 n. 291, ha ribadito che la compensazione orizzontale di crediti e debiti tra soggetti diversi non è legittima, nemmeno se prevista da contratti di rete o appalti interni. In particolare, la normativa (art. 8 c. 2 L. 212/2000 e art. 1 DL 124/2019) vieta l'estinzione dei debiti d'imposta di un soggetto tramite la compensazione con crediti di altro soggetto. La posizione è stata ulteriormente rafforzata anche dalla recente giurisprudenza (Cass. 16 febbraio 2025 n. 3930): la compensazione fiscale può avvenire solo tra crediti e debiti riferibili allo stesso soggetto, mentre compensazioni “incrociate” tra diversi retisti configurano un illegittimo accollo fiscale e comportano l'applicazione di sanzioni. Fonte: Risp. AE 12 novembre 2025 n. 291
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