Si può beneficiare dell'agevolazione prima casa per un nuovo acquisto immobiliare, a patto di vendere entro due anni l'abitazione preposseduta. Il via libera vale anche se l'attuale residenza è il risultato della fusione catastale tra un primo appartamento acquistato con i benefici fiscali e un secondo immobile contiguo comprato a tassazione ordinaria (Risp. AE 4 giugno 2026 n. 117).
redazione Memento
Ai fini della fruizione dell’agevolazione prima casa, a rilevare è l’idoneità dell’immobile a essere destinato ad abitazione, con gli adeguati interventi, senza che tale requisito debba necessariamente sussistere al momento del rogito (CGT II Lombardia 5 maggio 2026 n. 961).
Prima dei 5 anni, la risoluzione consensuale di una compravendita immobiliare è equiparata a un trasferimento di proprietà. Di conseguenza, il mancato acquisto di una nuova abitazione principale entro un anno, comporta inevitabilmente la revoca agevolazioni prima casa (Cass. 11 aprile 2026 n. 9143).
In caso di vendita dell'immobile prima dei 5 anni, per conservare l'agevolazione prima casa non è sufficiente acquistare un nuovo fabbricato entro un anno, ma è necessario procedere all'effettivo trasferimento della residenza e alla destinazione ad abitazione principale entro il medesimo termine annuale (Cass. 6 marzo 2026 n. 5016).
La presenza di un inquilino non rende l’immobile “oggettivamente inidoneo” all’uso abitativo e non consente quindi di superare la causa ostativa prevista dalla legge per l’ottenimento dell’agevolazione prima casa.
La decadenza dalle agevolazioni prima casa deve tener conto del contesto normativo profondamente inciso dalle sospensioni dei termini introdotte dalla legislazione emergenziale COVID-19. Pertanto, non si è verificata alcuna causa di decadenza dall’agevolazione nel caso in cui il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di alienazione in un momento in cui il termine risultava sospeso (CGT I Milano 2 marzo 2026 n. 885).
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità", recependo le disposizioni della Legge di Bilancio 2026. Come cambia il regime fiscale delle spese edilizie?
redazione Memento
Al momento dell'acquisto, la mera titolarità di un immobile non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente non può integrare, di per sé, una causa ostativa al godimento dell'agevolazione, risultando altrimenti frustrata la ratio del beneficio che è quella di favorire l'acquisto dell'abitazione principale effettivamente destinata a residenza (CGT II Lombardia 19 gennaio 2026 n. 133).
La Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio decisivo nella progressiva normalizzazione del sistema dei bonus edilizi, dopo gli anni caratterizzati da misure straordinarie, aliquote elevate e ampio ricorso alla cessione del credito: l'obiettivo dichiarato è di garantire continuità agli incentivi strutturali, riducendo l'impatto sui conti pubblici.
Pubblicata in GU del 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) che introduce una riforma organica volta a stabilizzare la riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie e a incentivare la gestione patrimoniale delle imprese. Il panorama fiscale del 2026 si delinea attraverso una riorganizzazione delle aliquote IRPEF, il ritorno dell’iper-ammortamento, l'introduzione della Rottamazione-quinquies e la revisione degli affitti brevi.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.