
lunedì 15/12/2025 • 11:56
I cittadini italiani iscritti all'AIRE trasferiti per lavoro possono fruire dell'agevolazione prima casa acquistando un immobile nel Comune dove hanno svolto l'intero percorso scolastico e universitario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 15 dicembre 2025 n. 312.
redazione Memento
In tema di agevolazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicabilità del beneficio "prima casa" per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE), relativamente all'acquisto di un immobile nel Comune in cui è stato svolto l'intero percorso di studi (Risp. AE 15 dicembre 2025 n. 312).
Il caso sottoposto all'interpello
L'istanza di interpello riguardava un contribuente che risiedeva all'estero per ragioni professionali dal 2009 ed era regolarmente iscritto all'AIRE. L'Istante intendeva acquistare un immobile in un Comune dove aveva frequentato le scuole medie, le scuole superiori e l'università. Il problema risiedeva nel fatto che il Comune in questione non era né quello di nascita né quello dell'ultima residenza anagrafica in Italia.
La normativa di riferimento è l'art. 2 c. 1 DL 69/2023, che ha modificato la Nota II-bis, comma 1, lettera a) del Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro (TUR).
La norma prevede che l'agevolazione spetti ai soggetti trasferiti all'estero per lavoro, purché abbiano risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni, e acquistino l'immobile:
L'Interpretazione estensiva di "attività"
Il nodo cruciale era l'interpretazione del termine "attività". L'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti documenti di prassi (Circolari n. 1/1994 e n. 19/2001), ha ribadito che il termine "attività" deve essere inteso in senso ampio e non limitato al solo lavoro retribuito.
In particolare, il legislatore intende ricomprendere:
Di conseguenza, il Fisco ha stabilito che aver svolto l'intero percorso scolastico e universitario (un "legame sostanziale") in un determinato Comune soddisfa il requisito di aver "svolto la propria attività" in quel luogo prima del trasferimento all'estero.
Il parere dell'Agenzia delinea un quadro favorevole per gli italiani AIRE che, pur non avendo mantenuto la residenza anagrafica in un Comune, conservano un forte legame affettivo o storico-professionale con esso.
Per poter fruire del beneficio, l'acquirente deve comunque rispettare, oltre al collegamento territoriale tramite studio/attività, anche le seguenti condizioni:
In queste specifiche ipotesi, non è richiesto all'acquirente di stabilire la residenza nel Comune dell'immobile acquistato, né di destinarlo ad abitazione principale. L'agevolazione è stata, quindi, pienamente concessa nel caso in esame.
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Raffaella Bonino
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