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lunedì 15/12/2025 • 11:56

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Prima casa iscritti AIRE: sì all'agevolazione nel Comune del percorso di studi

I cittadini italiani iscritti all'AIRE trasferiti per lavoro possono fruire dell'agevolazione prima casa acquistando un immobile nel Comune dove hanno svolto l'intero percorso scolastico e universitario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 15 dicembre 2025 n. 312.

a cura di

redazione Memento

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In tema di agevolazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicabilità del beneficio "prima casa" per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE), relativamente all'acquisto di un immobile nel Comune in cui è stato svolto l'intero percorso di studi (Risp. AE 15 dicembre 2025 n. 312).

Il caso sottoposto all'interpello

L'istanza di interpello riguardava un contribuente che risiedeva all'estero per ragioni professionali dal 2009 ed era regolarmente iscritto all'AIRE. L'Istante intendeva acquistare un immobile in un Comune dove aveva frequentato le scuole medie, le scuole superiori e l'università. Il problema risiedeva nel fatto che il Comune in questione non era né quello di nascita né quello dell'ultima residenza anagrafica in Italia.

La normativa di riferimento è l'art. 2 c. 1 DL 69/2023, che ha modificato la Nota II-bis, comma 1, lettera a) del Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro (TUR).

La norma prevede che l'agevolazione spetti ai soggetti trasferiti all'estero per lavoro, purché abbiano risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni, e acquistino l'immobile:

  • nel Comune di nascita;
  • nel Comune in cui avevano la residenza prima del trasferimento;
  • nel Comune in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

L'Interpretazione estensiva di "attività"

Il nodo cruciale era l'interpretazione del termine "attività". L'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti documenti di prassi (Circolari n. 1/1994 e n. 19/2001), ha ribadito che il termine "attività" deve essere inteso in senso ampio e non limitato al solo lavoro retribuito.

In particolare, il legislatore intende ricomprendere:

  • ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione;
  • ad esempio, le attività di studio (incluse università), di volontariato e sportive.

Di conseguenza, il Fisco ha stabilito che aver svolto l'intero percorso scolastico e universitario (un "legame sostanziale") in un determinato Comune soddisfa il requisito di aver "svolto la propria attività" in quel luogo prima del trasferimento all'estero.

Il parere dell'Agenzia delinea un quadro favorevole per gli italiani AIRE che, pur non avendo mantenuto la residenza anagrafica in un Comune, conservano un forte legame affettivo o storico-professionale con esso.

Per poter fruire del beneficio, l'acquirente deve comunque rispettare, oltre al collegamento territoriale tramite studio/attività, anche le seguenti condizioni:

  • essersi trasferito all'estero per ragioni di lavoro (al momento dell'acquisto);
  • aver risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni (anche non continuativi) prima dell'acquisto;
  • non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale o di altri diritti su immobili nello stesso Comune.

In queste specifiche ipotesi, non è richiesto all'acquirente di stabilire la residenza nel Comune dell'immobile acquistato, né di destinarlo ad abitazione principale. L'agevolazione è stata, quindi, pienamente concessa nel caso in esame.

Fonte: Risp. AE 15 dicembre 2025 n. 312

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