sabato 27/09/2025 • 06:00
Alla luce della riscrittura della disciplina operata dalla Corte costituzionale, il fatto che i due immobili siano adiacenti e non distanti l'uno dall'altro non ha alcun rilievo. Diversamente opinando, si verrebbero a creare disparità di trattamento ingiustificate distinguendo tra situazioni familiari/catastali del più svariato genere (CGT II Lombardia 18 settembre 2025 n. 2030).
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Il caso giurisprudenziale
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2017 emesso a suo carico dal Comune e conseguente al disconoscimento del diritto all'esenzione per la prima casa in quanto egli aveva fissato la residenza in un appartamento adiacente a quello di proprietà del coniuge (che pure vi aveva residenza e domicilio). I motivi di ricorso si fondavano essenzialmente sugli effetti della sentenza n. 209/2022 della Consulta che ha dichiarato illegittima la normativa nella parte in cui escludeva dal beneficio gli appartenenti al medesimo nucleo familiare. L'ente difendeva la legittimità del proprio operato osservando che la norma di agevolazione per i possessori di prima casa sia eccezionale - come tale di stretta interpretazione - e, quindi, non estensibile a situazioni diverse da quelle immaginate dal legislatore; in particolare, secondo il Comune, la Corte costituzionale non avrebbe disciplinato il caso peculiare dei coniugi-proprietari di due case contigue. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso avallando la tesi dell'ente ovvero che il dispositivo costituzionale non riguardi la situazione in cui i due coniugi dispongano di due appartamenti confinanti (CGT II Lombardia 18 sett...
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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