lunedì 22/09/2025 • 06:00
La conoscenza “aliunde” da parte del Comune dello stato di inagibilità dell'immobile giustifica l'applicazione dell'agevolazione della riduzione della base imponibile IMU del 50%, per inagibilità/inabitabilità, indipendentemente dall'attestazione di tale stato mediante apposita perizia o dichiarazione sostitutiva (CGT II Veneto 16 settembre 2025 n. 626).
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La riduzione dell'imposta
L'art. 13 c. 3 lett. b) DL 201/2011 consente la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Il caso giurisprudenziale
Una società risultava proprietaria di opifici compresi in un compendio immobiliare adibito a centrale termoelettrica fino alla sua dismissione avvenuta nel marzo 2014. Dopo la dismissione, vi era stato il frazionamento del sito con successiva vendita a soggetti terzi, in previsione di destinare il complesso, previo recupero edilizio, a nuovi insediamenti a destinazione produttiva e terziaria. La contribuente, relativamente agli anni 2016 e 2017, riteneva di poter beneficiare dell'agevolaz...
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