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mercoledì 28/05/2025 • 10:11

Fisco DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Deducibilità IMU ai fini IRES per immobili strumentali: confermata la legittimità

La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2025 n. 75, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 14 c. 1 D.Lgs. 23/2011, come modificato dalla Legge di stabilità 2014, che prevedeva - per gli anni dal 2014 al 2018 - la deducibilità nella misura del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile IRES.

a cura di

redazione Memento

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  • Ascolta la news 5:03
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Con la sentenza n. 75/2025, depositata il 27 maggio 2025, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 14 c. 1 D.Lgs. 23/2011, come modificato dalla legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevedeva, dal 2014 al 2018, la deducibilità nella misura del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile IRES.

Fatti e quadro normativo

Due ordinanze di rimessione hanno promosso la questione: la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari (ord. 166/2024) per l'anno d'imposta 2018, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ord. 173/2024) per gli anni 2014 e 2015. In entrambe le ipotesi, diverse società (Saras, Sarlux, Sardeolica, Unilever) avevano impugnato il diniego dell'Agenzia delle entrate al rimborso della maggiore IRES versata a causa dell'indeducibilità dell'80% dell'IMU sugli immobili strumentali, in quanto solo il 20% risultava deducibile.

Il quadro normativo ha visto una significativa evoluzione: originariamente, l'art. 14 D.Lgs. 23/2011 prevedeva la totale indeducibilità dell'IMU, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262/2020. Dal 2014 al 2018 la deducibilità fu fissata al 20%, poi progressivamente aumentata fino alla totale deducibilità dal 2022.

Argomentazioni delle Corti rimettenti

Le Corti rimettenti hanno ritenuto che la deducibilità limitata al 20% violasse:

  • Art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva): la tassazione sul reddito d'impresa dovrebbe essere commisurata al reddito effettivo, cioè al netto delle spese inerenti, tra cui l'IMU su immobili strumentali. La parziale indeducibilità comporterebbe una doppia imposizione e la tassazione di un reddito “figurativo”.
  • Art. 3 Cost. (ragionevolezza): la scelta del legislatore di fissare la deducibilità al 20% sarebbe arbitraria, senza motivazione logica o matematica, soprattutto considerando che la disciplina era poi stata modificata in senso più favorevole ai contribuenti.
  • Art. 41 Cost. (libertà d'iniziativa economica): la disciplina sarebbe discriminatoria verso chi investe in immobili strumentali rispetto ad altri costi d'impresa.

Le Corti hanno anche escluso che esigenze di bilancio potessero giustificare la limitazione, sostenendo che la coerenza tra base imponibile e presupposto d'imposta è sindacabile anche in relazione agli artt. 3 e 23 Cost.

Argomentazioni delle parti e dell'Avvocatura dello Stato

Le società ricorrenti hanno ribadito la natura di costo certo e inerente dell'IMU sugli immobili strumentali e l'irragionevolezza della sua parziale deducibilità. Hanno anche contestato che il principio dell'equilibrio di bilancio potesse prevalere sui principi di uguaglianza e capacità contributiva.

L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni per insufficiente descrizione del quadro normativo e per analogia con questioni già dichiarate inammissibili dalla Corte. Nel merito, ha sostenuto che il legislatore aveva avviato un percorso graduale di correzione della disciplina, fino alla deducibilità totale, contemperando esigenze di bilancio e coerenza del sistema tributario.

Le motivazioni della Corte costituzionale

La Corte ha ripercorso il quadro normativo, evidenziando come l'indeducibilità totale dell'IMU fosse stata superata da una serie di interventi legislativi, che avevano progressivamente ampliato la deducibilità dell'IMU fino al 100% dal 2022. Ha sottolineato che il legislatore aveva operato un contemperamento non irragionevole tra le esigenze di bilancio, la coerenza del sistema tributario e la tutela delle imprese.

La Corte ha ritenuto che la scelta di limitare temporaneamente la deducibilità al 20% fosse il risultato di un percorso graduale, giustificabile alla luce delle esigenze di finanza pubblica. La deducibilità parziale rappresentava il primo passo di un adeguamento progressivo, non irragionevole né discriminatorio, rispetto all'originaria disciplina di totale indeducibilità.

Secondo la Corte, la disciplina censurata non viola né il principio di ragionevolezza né quello di capacità contributiva, né produce un'irragionevole disparità di trattamento tra imprese proprietarie di immobili strumentali e altre tipologie di imprese.

La Corte costituzionale ha quindi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 14 c. 1 D.Lgs. 23/2011 (come sostituito dalla L. 147/2013), nella parte in cui prevedeva, per gli anni dal 2014 al 2018, la deducibilità dell'IMU nella misura del 20% ai fini IRES per gli immobili strumentali.

Per il periodo 2014-2018, resta ferma la deducibilità al 20% dell'IMU su immobili strumentali dalla base imponibile IRES. La Corte costituzionale ha ribadito la legittimità del percorso graduale di riforma adottato dal legislatore, valorizzando le esigenze di bilancio pubblico senza trascurare la coerenza del sistema tributario e la tutela delle imprese.

Fonte: Corte cost. 27 maggio 2025 n. 75

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- Giornalista pubblicista - Dottore commercialista

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