
lunedì 29/09/2025 • 06:00
L'estensione del beneficio alle ipotesi di immobili in corso di costruzione risponde alla medesima finalità dell'agevolazione prima casa, cioè favorire l'acquisto dell'abitazione principale. In questa prospettiva deve prevalere l'effettiva destinazione dell'immobile rispetto al suo stato in divenire al momento dell'acquisto.
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L'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'agevolazione prima casa nei confronti dei contribuenti, recuperando l'imposta IVA ad aliquota normale (differenza da 4% a 10%), in relazione al contratto atipico “do ut facias”, consistente in cessione di immobile contro costruzione di tre unità immobiliari abitative, con il quale i contribuenti (coniugi in regime di comunione dei beni) e Sempronio avevano posto in essere un'articolata operazione permutativa nei confronti di una società.
A seguito di ricorso, i giudici di merito accoglievano il ricorso dei contribuenti, ritenendo che la causa di base del negozio "atipico" in questione non era dissimile da quella dei negozi presi in espressa considerazione dalla legge, sicché (nel caso di specie) non vi era alcuna ragione ostativa a riconoscere il beneficio, considerando che si trattava di bene non di lusso e che era stato osservato il termine di tre anni. Avverso la suddetta sentenza di gravame, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione,
Le contestazioni del Fisco
Secondo l'Agenzia dell'Entrate, i giudici avevano riconosciuto l'agevolazione fiscale pur avendo implicitamente ammesso che la fattispecie in esame "cessione di bene presente contro bene futuro" non era espressamente prevista dalla legge per il beneficio. Difatti, la soluzione non poteva considerarsi consentita perché l'agevola...
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Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell'ipotesi di conferimento della “prima casa” in un trust, poiché l’atto di dotazione del trust non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vant..
Domenico Frustagli
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