Il futuro del nuovo Codice tributario non potrà essere costruito come un sistema chiuso, perché l’attività impositiva resta un segmento dell’azione amministrativa disciplinata dalla L. 241/1990. Un testo che ignorasse questa matrice rischierebbe duplicazioni, contraddizioni e vuoti di coordinamento. La soluzione potrebbe essere quella di concepire il Codice tributario come diritto amministrativo “speciale”.
Con la pubblicazione del Decreto Omnibus, le modalità di calcolo del valore fiscale degli autoveicoli concessi in uso promiscuo sembra aver trovato una stabilizzazione. Tuttavia, la previsione di un aumento del valore dei benefit con decorrenza dal 1° gennaio 2026 rimessa ad auto “datate” potrebbe rappresentare un problema secondo la lettura dello Statuto del contribuente.
Il bonus ZES Unica, così come per altre agevolazioni concesse sotto forma di credito d’imposta, ha una caratteristica che spesso sfugge alla valutazione delle imprese beneficiarie, vale a dire che il meccanismo dell’agevolazione non prevede alcuna istruttoria preventiva da parte dell’A.F. sul merito del progetto. Questo sistema comporta che le imprese beneficiarie è bene si preoccupino di predisporre un fascicolo relativamente al progetto e ai suoi aspetti tecnici, da esibire in caso di controllo. Questo tema, insieme ad altri, è al centro del Convegno Nazionale UNGDCEC 2026.
L’intelligenza artificiale tende a collocarsi non più soltanto quale strumento di supporto alla decisione umana, ma quale possibile centro autonomo di elaborazione valutativa, sino a porre il problema - almeno sul piano teorico - di una sua funzione sostitutiva rispetto agli stessi protagonisti del procedimento e del processo tributario. Questo tema è al centro del Convegno Nazionale UNGDCEC 2026, in programma a Bari dal 1° al 2 ottobre.
La nota di lettura ANCI-IFEL analizza il D.Lgs. 147/2026 sul riordino della fiscalità locale e del federalismo fiscale. Il documento illustra le forti criticità sollevate dai Comuni, in quanto restano irrisolte questioni di primaria importanza.
Negata la neutralità indotta per i conferimenti in società semplici: scatta la tassazione a valore normale per mancanza di scritture contabili (Risp. AE 21 settembre 2026 n. 176).
Il D.Lgs. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) che si caratterizza per la sua ampia portata applicativa, disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza unionale.
Il testo ripubblicato del D.Lgs. 147/2026 (in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2026 n. 205, Supplemento Ordinario n. 33) reca un corposo apparato di note esplicative su riscossione, crisi d’impresa e garanzie per i contribuenti. Cosa viene chiarito?
Gli atti di indirizzo del Ministero possono sostituire direttamente la Circolare se quest'ultima non è ancora stata emanata o aggiornata. In questo modo, gli Uffici dovranno adeguarsi subito alla linea del Ministero. Lo prevede il Decreto Omnibus, che modifica l'art. 10-septies dello Statuto del contribuente.
La Cassazione ha ritenuto equipollente alla notificazione dell’atto impositivo la fortuita conoscenza dell’atto stesso che il contribuente ha avuto in seguito a un accesso agli atti (Cass. 3 settembre 2026 n. 24973 e Cass. 1° giugno 2026 n. 17183). Le 2 pronunce si sono poste in contrasto, fra l’altro, con Cass., SS.UU., n. 19704/2015, che aveva escluso l’applicabilità dell’istituto della piena conoscenza al decorso del termine di impugnazione degli atti tributari.
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