La Legge di Bilancio 2026 chiarisce con efficacia retroattiva che l'esenzione IMU-TASI spetta agli enti con rette inferiori al Costo Medio per Studente (CMS). Tale criterio oggettivo annulla i vecchi accertamenti fiscali (CGT II Lombardia 22 aprile 2026 n. 874).
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11368/2026 introduce un principio innovativo rispetto al precedente orientamento venutosi a consolidare in materia di accertamenti tributari fondati su indagini bancarie, segnando un potenziale revirement nel confronto tra poteri dell’Amministrazione finanziaria e diritti del contribuente.
Il nuovo Testo Unico in materia di adempimenti e accertamento tributario, approvato in via preliminare dal CdM il 22 aprile 2026, riapre un dibattito che pareva ormai sopito: la distinzione tra nullità e annullabilità degli atti impositivi. Un problema tutt'altro che accademico, con ricadute immediate sul piano processuale e sulla tutela del contribuente.
Assonime, con la Circ. 21 aprile 2026 n. 12, contesta le modalità di recupero dell'IVA sui transaction cost nelle operazioni di MLBO, giudicando la scelta dell’Agenzia di imporre il rimborso biennale anziché la dichiarazione integrativa come una lesione della neutralità fiscale e del legittimo affidamento.
La Consulta salva l'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 confermando l'efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario tramite un'interpretazione garantista e sistematica (Corte Cost. 13 aprile 2026 n. 50).
Il rappresentante indiretto in Dogana non risponde dei dazi e dell’IVA contestati se ha operato con la massima diligenza, maturando un legittimo affidamento sulla correttezza dei dati dichiarati. La CGT II Liguria, con la sentenza 18 marzo 2026, n. 245, valorizza la buona fede del rappresentante doganale, dando applicazione all’esimente prevista dall’art. 119 CDU e dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Con la sentenza 5 marzo 2026 (ricorsi 32961/18 e 32984/18), la CEDU ha pronunciato una nuova condanna nei confronti dell'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, nel caso Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che denuncia le carenze strutturali della normativa tributaria italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
Il fondato pericolo per la riscossione - che giustificherebbe l’omissione del contraddittorio obbligatorio - deve essere motivato dall’Ufficio, a pena di annullabilità dell’atto di accertamento - in esito a una valutazione complessiva della reale situazione reddituale del contribuente (CGT I Milano 9 febbraio 2026 n. 546).
Il corrispettivo pagato per sbloccare il trasferimento di società controllanti non gode del regime di esenzione tipico delle operazioni su titoli, poiché non incide direttamente sui diritti incorporati nelle azioni della società target (Risp. AE 2 marzo 2026 n. 59).
redazione Memento
Il regime di totale non imponibilità IRES e IRAP per le plusvalenze da cessione di partecipazioni bancarie, previsto dal DLgs 153/1999, è riservato esclusivamente alle "fondazioni più piccole". Le società in cui tali fondazioni hanno conferito le proprie partecipazioni non possono beneficiare della rimozione del termine temporale fissato originariamente al 2005 (Risp. AE 11 febbraio 2026 n. 33).
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