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venerdì 21/11/2025 • 06:00

Fisco DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IRPEF-IRES e Terzo Settore: cosa cambia con l'approvazione dei Decreti

Il 20 novembre 2025, il CdM ha approvato in via definitiva il Decreto Correttivo che prevede novità per IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni, donazioni e registro e che modifica lo Statuto del Contribuente e alcuni Testi Unici. Approvato anche lo schema di Decreto su Terzo Settore, crisi d'impresa e imposta sul valore aggiunto che proroga al 2036 le norme IVA per gli ETS.

di Giuseppe Moschella - Dottore commercialista

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Il Consiglio dei Ministri, il 20 novembre 2025, ha approvato in esame definitivo lo schema di Decreto Correttivo IRPEF-IRES e quello su Terzo Settore, crisi d'impresa e IVA. Cosa cambia con l'approvazione dei Decreti?

Decreto Correttivo IRPEF-IRES: cosa cambia?

Nell'ambito di attuazione della Riforma fiscale, il Decreto Correttivo IRPEF-IRES interviene su:

  • definizione di familiare a carico;
  • razionalizzazione dell'IRES;
  • allineamento tra valori contabili e fiscali;
  • gestione della correzione degli errori contabili;
  • revisione della disciplina delle scissioni societarie per scorporo;
  • Tax Control Framework;
  • fiscalità internazionale.

Si interviene anche sullo Statuto dei Diritti del Contribuente, sui Testi Unici delle sanzioni, dei tributi minori e della giustizia tributaria, disegnando un quadro normativo più coerente ma anche più articolato.

Familiari a carico e reddito di lavoro dipendente

Nel campo dell'IRPEF, una delle modifiche di maggiore impatto riguarda la disciplina dei familiari a carico. Il Decreto corregge e sostituisce integralmente il comma 4-ter dell'art. 12, TUIR. La nuova formulazione chiarisce la platea dei soggetti che, pur non dando diritto alla detrazione per carichi di famiglia (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali), sono comunque considerati ai fini delle altre disposizioni fiscali che vi fanno riferimento. Si ribadisce che sono inclusi il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) e gli altri soggetti elencati nel Codice Civile (art. 433) che convivono o percepiscono assegni alimentari non giudiziali. La differenza fondamentale risiede nella distinzione netta tra la semplice considerazione come familiare (primo periodo del nuovo comma 4-ter) e la qualifica di familiare fiscalmente a carico (secondo periodo), che è legata al limite reddituale.

Un'altra correzione puntuale, ma rilevante per i lavoratori, riguarda il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente. In particolare, all'art. 51 c. 2 lett- i-bis TUIR, che disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito per le somme erogate per piani di assegnazione di azioni, viene inserita la specificazione che le "forme sostitutive" non concorrono al reddito se sono "esclusive".

Razionalizzazione dell'IRES

Le disposizioni in materia di IRES mirano a consolidare il principio di derivazione rafforzata, che lega la determinazione del reddito imponibile alle risultanze contabili.

Innanzitutto, l'allineamento dei valori fiscali ai valori contabili, previsto dall'art. 83 TUIR, viene esteso in modo esplicito anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, non solo in forma ordinaria. Ciò semplifica l'applicazione del principio. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile, inoltre, si chiarisce che il rinvio alle discipline di attuazione è applicabile a tutti, ad eccezione delle micro-imprese che non abbiano optato per la redazione in forma ordinaria o abbreviata.

Gestione degli errori contabili rilevanti

Di grande interesse è la nuova disciplina del trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, che tenta di risolvere le incertezze emerse con la precedente normativa. Viene introdotto un nuovo c. 1-ter all'art. 83 TUIR, limitato ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Per tali soggetti, la correzione di errori contabili, purché non iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilevanza fiscale in deroga alle regole generali se viene effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso. Un paletto fondamentale è che la correzione deve avvenire prima della data d'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui i soggetti abbiano avuto formale conoscenza. In conseguenza di questa nuova regola, viene formalmente abrogato il c. 1-bis dell'art. 8 DL 73/2022, che aveva precedentemente disciplinato la materia. Analoga previsione in merito alla correzione degli errori viene estesa anche ai fini IRAP, con clausole specifiche relative al valore della produzione netta.

Conferimenti e scissioni societarie

Il Decreto fornisce un'interpretazione autentica per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste in caso di conferimento di partecipazioni in società immobiliari (art. 177 c. 2-ter TUIR). Le nuove norme chiariscono le condizioni per l'applicazione del regime di neutralità fiscale al conferimento di partecipazioni. Per stabilire se la società conferita abbia i requisiti, si deve tener conto delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in società controllate, escludendo dal computo le partecipazioni in soggetti finanziari. Il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate deve essere prevalentemente costituito dal valore contabile dei patrimoni netti delle società delle quali sono detenute partecipazioni che superano le soglie di controllo stabilite, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Vengono anche introdotte modifiche alla complessa disciplina della scissione mediante scorporo. Si introduce una distinzione chiara tra lo scorporo in favore di una società beneficiaria di nuova costituzione (per la quale si abroga la possibilità di assegnare alla scissa una riserva di patrimonio netto) e lo scorporo in favore di una società beneficiaria preesistente. Per quest'ultima, sono previste regole specifiche che escludono alcune disposizioni della disciplina generale della scissione, prevedendo però che se lo scorporo non riguarda un'azienda o partecipazioni PEX (Participation Exemption), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione solo al maturare dei relativi requisiti e se il possesso sussiste almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo. Norme dedicate sono state previste anche per la scissione da parte di una società non residente con una stabile organizzazione in Italia. 

Tax Control Framework

Per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework).

In tali casi, la certificazione deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.

La mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine costituisce causa di esclusione dal regime per inosservanza degli impegni assunti.

Fiscalità internazionale

Il Capo III del Decreto è dedicato alla fiscalità internazionale, con un focus sul recepimento della Direttiva Pillar II (GloBE Rules). Le modifiche sono prevalentemente tecniche e di coordinamento, ma essenziali per l'applicazione del regime di imposizione integrativa globale.

Si aggiorna il riferimento al Commentario alle regole OCSE, indicando la versione approvata e pubblicata il 14 marzo 2022. Viene anche chiarito il criterio di localizzazione delle entità, stabilendo che un'entità, diversa da un'entità trasparente, si considera localizzata nel Paese di residenza fiscale (basato su sede di direzione, luogo di costituzione o criteri analoghi). Se l'entità non risulta localizzata in nessun Paese, si considera localizzata dove è stata costituita.

Vengono inoltre specificate le condizioni per l'applicazione dell'Imposta Minima Nazionale (DMT), dovuta se l'aliquota di imposizione effettiva delle imprese e entità a controllo congiunto localizzate in Italia è inferiore all'aliquota minima di imposta.

Un insieme significativo di correzioni riguarda la gestione delle Imposte Anticipate (Deferred Tax Assets - DTAs) nel calcolo del reddito e dell'imposizione integrativa transitoria. Vengono introdotte nuove disposizioni che limitano la rilevanza degli utilizzi delle imposte anticipate collegate ad accordi o opzioni esercitate dopo il 30 novembre 2021 che incidono retroattivamente sul trattamento fiscale. Tuttavia, un regime transitorio consente la rilevanza degli utilizzi di tali DTAs, per gli accordi e le opzioni conclusi/modificati entro il 18 novembre 2024, entro specifici limiti temporali e quantitativi. L'importo massimo che può essere utilizzato è fissato al 20% dell'importo originariamente iscritto in bilancio, ricalcolato all'aliquota più bassa tra quella minima d'imposta e quella nazionale applicabile.

Infine, sono riviste le sanzioni per l'omessa o errata presentazione della comunicazione rilevante prevista dal regime GloBE, con una sanzione amministrativa di 100.000 euro per l'omessa comunicazione o per il ritardo pari o superiore a 3 mesi, e sanzioni inferiori per ritardi minori o invio di dati incompleti/errati, con un tetto massimo di 1 milione di euro complessivo per esercizio e una riduzione del 50% per i primi 3 esercizi di applicazione.

Imposte indirette, Statuto del Contribuente e Testi Unici

Il Decreto apporta modifiche anche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro. Si interviene sulla determinazione della base imponibile delle rendite e delle pensioni, sostituendo i riferimenti ai Decreti Ministeriali con l'indicazione più generica di "Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

In materia di Statuto dei Diritti del Contribuente, sono introdotte disposizioni che chiariscono, tra l'altro, che le norme sul divieto di atti impositivi con finalità prevalentemente fiscale si applicano anche agli atti sanzionatori. Si sopprimono, inoltre, le parole "o privati" dalla disciplina dell'abuso del diritto, confermando l'applicabilità dell'art. 10-bis solo ai rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. 

La novità più rilevante riguarda la disciplina degli interpelli, in particolare per l'interpello probatorio. Rientrano tra i nuovi interpelli probatori quelli relativi a: dividendi di fonte estera (art. 47-bis TUIR); società non operative (art. 30 L. 724/94); costi black list (art. 110 c. 9-bis e 9-ter TUIR).

Il Decreto, infine, contiene una mole notevole di disposizioni di coordinamento volte ad aggiornare i riferimenti normativi all'interno di tutti i nuovi Testi Unici emanati nell'ambito della Riforma (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, Testo Unico dei tributi erariali minori, Testo Unico della giustizia tributaria e Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione). Queste modifiche sono essenziali per assicurare che le disposizioni dei vari T.U. operino in modo armonico e coerente con il quadro normativo complessivo rivisto.

Decreto su ETS, crisi d'impresa e IVA: dalla proroga decennale al riordino delle esenzioni

Il Decreto introduce una proroga decennale, fino al 2036, dell'esclusione IVA per le operazioni istituzionali degli Enti associativi a fronte di corrispettivi specifici o quote supplementari. La misura mira a stabilizzare il quadro IVA, superando le precedenti proroghe annuali e concedendo tempo per elaborare soluzioni strutturali, in risposta alla procedura d'infrazione UE 2008/2010.

Il Decreto, infine, prevede anche il riordino delle esenzioni IVA applicabili agli ETS, in seguito alla soppressione dell'acronimo "Onlus" dal 2026. Si intende richiamare gli "Enti del Terzo settore" escludendo le imprese sociali costituite in forma societaria, ma consentendo continuità alle cooperative sociali.

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