La CGUE, con sentenza C-249/24 del 4 settembre 2025, si è pronunciata sull'interpretazione delle norme europee sui licenziamenti collettivi: i recessi seguiti al rifiuto dei dipendenti di applicare le norme di un contratto collettivo sulla mobilità interna possono essere considerati tali? E le consultazioni svolte per la negoziazione di tale contratto possono soddisfare gli obblighi di informazione previsti?
L'instaurazione o l'esistenza di relazioni personali sul luogo di lavoro, che siano familiari, sentimentali, commerciali o amicali, non è vietata dall'ordinamento italiano. Tuttavia non è raro che condotte poste in essere sul posto di lavoro nell'ambito di tali relazioni assumano connotati disciplinari, compromettendo il corretto svolgimento dell'attività economica aziendale, oltreché la sua reputazione.
L’art 11 del “Codice degli Appalti” impone alle aziende che intendano partecipare ad appalti pubblici di applicare il c.d. contratto leader (indicato dalla stessa stazione appaltante) o di dichiarare, nel caso di diversa scelta, il rispetto delle medesime tutele economiche e normative di quello espresso nel capitolato. Il tutto non senza complicazioni.
Con Ordinanza n. 22593 del 5 agosto 2025, la Cassazione ha affrontato il tema del rapporto tra le infrazioni disciplinari previste dal contratto collettivo e il potere del giudice di valutarne comunque la gravità, ai fini dell'accertamento giudiziale della legittimità di un licenziamento per giusta causa.
In applicazione di quanto previsto dal Collegato Lavoro (art. 8 L. 203/2024), il Ministero del Lavoro ha adottato il DM 11 luglio 2025 che indica la modalità con cui i fondi di solidarietà bilaterali (costituiti successivamente al 1° maggio 2023), devono trasferire la quota parte di risorse accumulate dal FIS al bilancio del nuovo fondo di solidarietà.
redazione Memento
La Circolare Assonime n. 19/2025 ha commentato la disciplina delle operazioni transfrontaliere, aggiornata alle modifiche apportate dal D.Lgs. 88/2025 (Decreto Correttivo). In questo contributo trattiamo i principi sull'applicazione delle norme degli Stati membri delle società partecipanti all'operazione e gli istituti a tutela di soci, lavoratori e creditori.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21864 del 29 luglio 2025, ha affermato che il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali è rinunciabile da parte del lavoratore diversamente dal diritto al riposo settimanale che non può essere oggetto di alcuna rinuncia.
Non può essere intimato un licenziamento quando per l’infrazione commessa esso rappresenta una sanzione più grave di quella prevista dalla fonte collettiva: a ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 21 luglio 2025 n. 20394.
È un momento positivo per la contrattazione aziendale: i recenti accordi conclusi da aziende anche medio/piccole e non sempre avvezze al confronto sindacale dimostrano come le parti sociali cerchino di incidere su temi quali conciliazione vita-lavoro, bassi salari, welfare e formazione, per rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro.
Nell'intesa raggiunta il 28 luglio 2025 sono previsti un incremento economico sui minimi contrattuali del 10% e alcuni interventi normativi, tra i quali la revisione dei profili professionali e una nuova disciplina di utilizzo dei contratti a termine e dei periodi di stagionalità delle attività lavorative.
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