
sabato 27/12/2025 • 06:00
Il Tribunale ordinario di Ravenna con sentenza 11 dicembre 2025 n. 441/2025 si pronuncia sul tema della procedura dimissioni per fatti concludenti ex art. 19 della L. 203/2024, fornendo una condivisibile lettura della norma costituzionalmente orientata e soffermandosi anche sulle conseguenze derivanti dalla violazione del richiamato art. 19 da parte del datore di lavoro.
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I fatti di causa
Il ricorrente risultava pacificamente assente ingiustificato nel periodo dal 23 aprile al 6 maggio 2025. All'esito di tale periodo parte datoriale attivava la procedura ex art. 7-bis del D.Lgs. 151/2015, come modificato dall'art. 19 della L. 203/2024 e comunicava all'Ispettorato del lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.
Parte ricorrente chiedeva nel ricorso di accertare che il lavoratore era stato licenziato e, per l'effetto, ordinare la reintegra nel posto di lavoro, con ogni effetto di legge.
La durata dell'assenza
La pronuncia prende le mosse dall'analisi dell'art. 19 della legge 203/2024 che, nell'inserire il comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, ha previsto:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra...
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