Il mese di dicembre è caratterizzato da diversi appuntamenti e scadenze fiscali: dal versamento degli acconti IVA e IRPEF, all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al pagamento della seconda rata dell'IMU. Si parte già dal 1° dicembre 2025 per le scadenze previste al 30 novembre in quanto lo stesso cade di domenica.
L'Agenzia delle Entrate, con Ris. 20 novembre 2025 n. 67/E, chiarisce che le provvigioni di ingresso, pur eccezionali nell’innesco, sono intrinsecamente legate all’attività tipica del consulente e non rientrano nelle fattispecie tassative che incidono sul reddito del CPB.
redazione Memento
Tra le novità contenute nel DDL Bilancio 2026 appare distintamente l'iper-ammortamento che deve essere indicato tra le variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. L'agevolazione può generare o incrementare una perdita fiscale che, secondo l'Agenzia delle Entrate, è riportabile negli esercizi successivi, anche se conseguita in costanza di concordato preventivo biennale.
Il concordato preventivo biennale consente a imprese e professionisti di predeterminare il reddito e la base IRAP per due anni. Come calcolare e versare gli acconti IRPEF, IRES e IRAP per chi aderisce? Nel primo anno di adesione è prevista una maggiorazione obbligatoria che impatta direttamente sui flussi di cassa di fine anno.
Riguardo alla quota di credito falcidiata (non ammessa al passivo) in una liquidazione giudiziale, derivante da un precedente concordato preventivo, è possibile emettere la nota di variazione IVA in diminuzione dalla data in cui il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo diventa definitivo (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 276).
Per coloro che chiudono il bilancio in date diverse dal 31 dicembre, il pagamento per il ravvedimento speciale scade prima dell'effettiva adesione al concordato preventivo biennale. Attenzione alla tempistica per non perdere i benefici fiscali (Risp. AE 4 novembre 2025 n. 284).
La Cassazione, con ordinanza n. 28313, depositata il 24 ottobre 2025, si è pronunciata sul caso di una società che versava in stato di crisi, non conclamata da una procedura, stabilendo la possibilità di disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Il regime di non imponibilità delle plusvalenze previsto per i beni ceduti nel concordato preventivo non si applica se la proprietà è di una società controllata, anche se la controllante è in concordato. Confermato il trattamento ordinario per la distribuzione del residuo attivo di liquidazione: le somme eccedenti il valore fiscale della partecipazione sono tassate come plusvalenze (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 280).
redazione Memento
Se, dopo un concordato preventivo che riduce il credito, il debitore entra in liquidazione giudiziale, la nota di variazione IVA per la quota di credito non ammessa al passivo può essere emessa solo quando il decreto di formazione dello stato passivo diventa definitivo, sancendo l’irrecuperabilità della somma falcidiata (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 276).
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Durante la Convention Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in corso a Napoli dal 23 al 25 ottobre, è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere l'efficienza della giustizia tributaria attraverso una formazione condivisa di consulenti del lavoro e magistrati tributari.
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