Il 18 dicembre l'AE ha pubblicato la Circ. 14/E/2025 volta a integrare le informazioni operative relative al reverse charge nel settore del trasporto, con particolare attenzione al delicato tema della restituzione dell'IVA. Assonime, in pari data, con Circ. 28/2025, ha fatto il punto sulla prassi precedente.
Dopo gli ultimi interventi in materia di Superbonus, si apre ora una fase ispettiva destinata a incidere in modo significativo su migliaia di contribuenti e, in particolare, proprietari di immobili. La prospettiva è quella una verifica della documentazione tecnica e fiscale e con il rischio concreto di dover restituire quanto ricevuto.
La fine del 2025 si preannuncia come un momento decisivo su due fronti strettamente connessi: gli adempimenti legati alle detrazioni per il risparmio energetico e l'evoluzione giurisprudenziale sulle frodi in tema di Superbonus e cessione dei crediti, che sta assumendo rilievo sempre più centrale nelle aule giudiziarie. Ne sono un esempio le Cassazioni nn. 37421 e 37423/2025.
Con Risp. 4 dicembre 2025 n. 300, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta derivante da DTA ceduto ai sensi dell'art. 43-bis DPR 602/73.
redazione Memento
Entro il 16 dicembre 2025 occorre versare l'acconto del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. L'aliquota è pari al 17% con versamento in F24 a cura del sostituto d'imposta. Si ricorda che il saldo va versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
L'estensione a 2 anni del termine per vendere la vecchia prima casa dopo un nuovo acquisto non si applica al credito d'imposta sul riacquisto: se si vende prima e si compra dopo, il credito spetta solo se il nuovo acquisto avviene entro 12 mesi dalla vendita. Se, invece, si acquista prima e si vende dopo, la cessione entro 2 anni non fa perdere i benefici (Risp. AE 26 novembre 2025 n. 297).
Se nella comunicazione ex art. 121 DL 34/2020 viene indicata per errore la cessione del credito invece dello sconto in fattura, dopo il 16 marzo non è più possibile rettificare: la remissione in bonis non si applica e il credito segue le regole della cessione (Risp. AE 24 novembre 2025 n. 295).
L'errore dell'intermediario nella comunicazione dell'opzione tra sconto in fattura e cessione del credito è sostanziale e non rettificabile dopo la scadenza del termine legale (16 marzo). L'impresa edile non può beneficiare delle condizioni più favorevoli dello sconto in fattura, ma conserva il diritto di utilizzare il credito come cessionario, cedendolo unicamente a soggetti qualificati (Risp. AE 24 novembre 2025 n. 295).
redazione Memento
Tenendo in considerazione sia la giurisprudenza domestica che, soprattutto, quella unionale, il rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile per l'acquisto di beni ammortizzabili spetta anche con riferimento a quelli detenuti in leasing per i quali è previsto il trasferimento della proprietà al conduttore alla scadenza del contratto (CGT II Lombardia 13 novembre 2025 n. 2597).
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 4 novembre 2025 n. 281, interviene su un tema che da tempo anima i professionisti e le imprese del settore edilizio: la possibilità di trasferire i crediti d'imposta da bonus edilizi maturati da una ditta individuale alla società di capitali costituita in seguito, attraverso il conferimento dell'azienda.
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