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lunedì 15/04/2024 • 06:00

Caso Risolto Gestione aziendale

Rinnovo del Terziario: quando spetta l’una tantum

L’Ipotesi di accordo del CCNL del settore terziario del 22 marzo 2024 ha previsto in fase di rinnovo il riconoscimento di una somma a titolo di una tantum. A chi spetta la somma e quando va erogata?

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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  • Tempo di lettura 2 min.
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L’azienda Alfa opera nel settore del commercio di prodotti alimentari e applica il contratto collettivo di lavoro del settore terziario. A far data dal 1° aprile 2024 l’azienda deve riconoscere ai propri dipendenti una somma a titolo di una tantum prevista nell’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 22 marzo 2024. Il lavoratore in questione percepisce un superminimo riconosciuto per l’esperienza precedentemente acquisita. La somma a titolo di una tantum va riconosciuta anche al dipendente, inquadrato al II livello, assunto il 1/3/2022 che rassegna le dimissioni con effetto dal 30 marzo 2024? In caso positivo, in quale misura va riconosciuto? Quadro normativo Il 22 marzo 2024 è stata sottoscritta da CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS l’ipotesi di accordo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, la cui parte economica ha efficacia per il periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2027. Fermo restando il termine ultimo di vigenza del 31 marzo 2027, le modificazioni di natura normativa decorrono dal 1° aprile 2024. Con riferimento all’una tantum, l’art. 213 del contratto collettivo, a copertura del periodo di carenza contrattuale del periodo 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2023, prevede che ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024 (data d...

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