Nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 opera la sospensione del decorso dei termini previsti per le attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti per la riscossione. Tuttavia, la portata e la valenza del richiamo al comma 2 dell'art. 2 D.Lgs. 159/2015 non è stata esaminata e valutata dalla Suprema Corte (CGT II Lombardia 6 agosto 2025 n. 1891).
Pubblicato in GU 12 agosto 2025 n. 186, il TU imposta di registro e altri tributi indiretti che entrerà in vigore dal 2026. Il nuovo Testo punta a semplificare, modernizzare e razionalizzare la materia, recependo le ultime novità normative e introducendo procedure telematiche, nuove regole sulle responsabilità, sulle agevolazioni e sulle modalità di liquidazione e versamento delle imposte.
L'Agenzia delle Entrate, nella guida sulla nuova rateizzazione, ha indicato fra gli elementi ostativi alla concessione della rateizzazione delle cartelle di pagamento la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La circolare 25 luglio 2025 n. 18/D contiene una serie di indicazioni operative per gli Uffici, ma tratteggia significative conseguenze anche nei confronti dei contribuenti, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 93/2025. Alcuni aspetti dei chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane, tuttavia, sollevano una serie di perplessità, soprattutto per il rigore, forse eccessivo, con cui sono state interpretate determinate tematiche.
La responsabilità per fatto proprio del liquidatore rientra nella sfera tipica del diritto tributario e, come tale, è soggetta a termine di decadenza e non della prescrizione. La Cassazione esclude che la posizione del liquidatore rientri nell'alveo della responsabilità civile (Cass. 23 giugno 2025 n. 16811).
Non si decade dal CPB se le imposte omesse si versano entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione: è questo il principale chiarimento fornito dalla Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E. Gli altri chiarimenti riprendono quelli già forniti dall'Amministrazione Finanziaria con la precedente Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E e con le FAQ emanate nel corso del 2024 e del 2025.
Nuova soglia di rilevanza penale per l'IVA all'importazione, ampio spazio alla revisione su istanza di parte per correggere gli errori evitando sanzioni e confisca e alle cause di non punibilità che consentono di escludere la sanzione penale. Le Dogane esaminano le novità introdotte dal Decreto correttivo sulle sanzioni doganali (Circ. AD 17 giugno 2025 n. 14).
Elevata la soglia del contrabbando per l'IVA all'importazione, ampio spazio al ravvedimento operoso e alle cause di non punibilità che consentono di evitare la sanzione penale. Sono queste le novità previste dal Decreto correttivo alla riforma doganale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.
Il Decreto Legislativo di riforma dei tributi locali prevede l'allineamento della disciplina IRAP con quella dell'addizionale regionale: l'aliquota base IRAP passa dallo 0,90% all'1,23%. Inoltre, le regioni possono istituire autonomamente le esenzioni in relazione a determinati requisiti relativi al reddito.
La bozza di Decreto sui tributi regionali e locali, approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede che, a partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2027 o dalla data precedente stabilita dalle regioni, anche per i tributi regionali gli accertamenti avranno natura esecutiva.
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