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mercoledì 11/06/2025 • 06:00

Speciali SANZIONI DOGANALI

Correttivo: elevata la soglia per l'IVA all'importazione e spazio al ravvedimento

Elevata la soglia del contrabbando per l'IVA all'importazione, ampio spazio al ravvedimento operoso e alle cause di non punibilità che consentono di evitare la sanzione penale. Sono queste le novità previste dal Decreto correttivo alla riforma doganale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Tatiana Salvi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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Modificata la soglia del contrabbando

A otto mesi di distanza dall'entrata in vigore della riforma doganale, approvata con il D.Lgs. 141/2024, è in arrivo il primo Decreto correttivo che introduce importanti modifiche al quadro sanzionatorio penale e amministrativo.

Le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione (Dnc, all. 1 D.Lgs. 141/2024), prevedono l'obbligo, per l'Agenzia delle dogane, di trasmettere la notizia di reato alla Procura europea EPPO se l'ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, supera i 10.000 euro (o, in presenza delle circostanze aggravanti del contrabbando, anche per importi inferiori).

La soglia dei 10.000 euro, sia per i dazi che per l'IVA, ha destato da subito grande preoccupazione per gli operatori. A fronte di singole dichiarazioni, infatti, l'Iva all'importazione supera facilmente la soglia dei 10.000 euro, con la conseguenza che la maggior parte delle irregolarità rischiava di essere inizialmente ricondotta nell'alveo delle fattispecie penali.

In risposta alle numerose criticità sollevate a seguito dell'entrata in vigore della riforma, il Decreto correttivo alza la soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali a 100.000 euro per l'IVA all'importazione. Per i dazi doganali, invece, il limite resta ancorato a 10.000 euro, come previsto dalla direttiva PIF.

La modifica della soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali incide anche sulla determinazione delle circostanze aggravanti. Il Decreto correttivo modifica, infatti, l'art. 88 Dnc, allineando le aggravanti alle nuove soglie di 10.000 euro per i dazi e 100.000 euro per l'IVA. In particolare, oltre alla multa, è prevista la reclusione da tre a cinque anni se l'ammontare dei diritti dovuti supera i 100 mila euro per i dazi o i 500 mila euro per l'IVA. Si applica, invece, la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati sono compresi tra 50 e 100 mila euro, o se l'Iva all'importazione pretesa rientra tra 200 e 500 mila euro.

Ampio spazio alle cause di non punibilità

Altra modifica significativa introdotta dal Decreto correttivo è il rafforzamento della causa di non punibilità dell'operatore che, in caso di contrabbando punito con la sola multa, può evitare la sanzione penale attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, comprese tra il 100 e il 200% degli importi contestati, estinguendo il reato. Il correttivo valorizza anche il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, se il pagamento interviene prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di un procedimento penale. Una vera e propria causa di non punibilità che si applicherà anche in presenza di alcune aggravanti, come quella dell'aver commesso il fatto in connessione con un delitto contro la fede pubblica, o quella applicabile quando i diritti contestati superino i 100 mila euro per i dazi e i 500 mila euro per l'IVA.

Nonostante l'apertura manifestata dal parere favorevole della VI Commissione finanze, resta in ogni caso applicabile la confisca.

Esclusa la previsione di sanzioni più leggere per gli AEO

Il Decreto correttivo della riforma doganale approvato dal Consiglio dei Ministri, si discosta dalle indicazioni espresse dalla Commissione permanente di Camera e Senato (VI Commissione finanze), che aveva avanzato ulteriori proposte di modifica al sistema sanzionatorio introdotto dalla riforma.

In particolare, il Consiglio dei Ministri ha deciso di non introdurre sanzioni più lievi per gli operatori economici autorizzati AEO, discostandosi dalla proposta della VI Commissione finanze che intendeva, invece, valorizzare il ruolo delle aziende certificate dall'Agenzia delle dogane, attraverso la previsione di un regime sanzionatorio più favorevole. Non viene prevista, infatti, l'introduzione di una presunzione di colpa (e non di dolo) per le violazioni doganali commesse dai soggetti AEO. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, una simile presunzione comporterebbe un'inversione dell'onere della prova a carico della Dogana, che sarebbe tenuta a dimostrare l'esistenza di una condotta fraudolenta.

Altra proposta avanzata dalla VI Commissione finanze che prevedeva una significativa semplificazione a favore dei soggetti AEO, riguardava l'efficacia delle sanzioni di cui all'art. 103 Dnc (all. 1 D.Lgs. 141/2024), relative all'inosservanza di un provvedimento delle Dogane o alla presentazione di informazioni inesatte o invalide. Secondo la Commissione di Camera e Senato, tale sanzione non avrebbe dovuto incidere sul livello di affidabilità dell'azienda. Anche questa proposta, però, non è stata accolta dal Consiglio dei Ministri, che ha ritenuto alcune delle infrazioni di cui all'art. 103 (come la manomissione o l'alterazione dei sigilli doganali) particolarmente rilevanti ai fini del rilascio e del mantenimento dell'autorizzazione AEO.

Confermata la confisca obbligatoria

Anche per quanto riguarda la confisca il Consiglio dei Ministri non ha dato seguito alle proposte della Commissione finanze, che proponeva di introdurre tale sanzione solo in via “facoltativa” sul valore equivalente al danno erariale oggetto di accertamento e non più su tutti i beni oggetto di dichiarazione. Secondo il Consiglio dei Ministri, una simile previsione rischierebbe di mettere a rischio la riscossione dei dazi doganali, che sono risorse proprie destinate al bilancio dell'Unione europea. Viene confermata, pertanto, l'obbligatorietà della confisca, in quanto sanzione dotata di una forte efficacia deterrente per gli operatori.

Novità a tutela degli operatori doganali

Il nuovo testo del Decreto correttivo potenzia, tuttavia, la possibilità di richiedere il riscatto della merce confiscata attraverso il pagamento del valore dei beni. Una misura che, nell'attuale formulazione dell'art. 118 Dnc, poteva essere disposta soltanto a discrezione dell'Agenzia delle dogane. Gli operatori potranno ora richiedere la restituzione della merce confiscata, a meno che non si tratti di prodotti per cui è vietata la commercializzazione.

Va evidenziato che, per evitare la confisca, è prevista la possibilità di regolarizzare volontariamente un errore mediante la presentazione di un'istanza di revisione su iniziativa dell'operatore. Come chiarito dal Decreto correttivo, l'operatore ha la facoltà di richiedere la modifica della dichiarazione doganale senza incorrere in sanzioni amministrative né nell'applicazione della confisca. Da segnalare, tuttavia, che la richiesta di correzione deve essere presentata prima che l'operatore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o prima dell'avvio di attività di accertamento o di eventuali procedimenti penali.

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