Con le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e dal DL 84/2025, la gestione dei rimborsi spese nel quadro RE cambia veste: stop all'imponibilità automatica per i costi riaddebitati analiticamente, ma arriva il "giro di vite" sulla tracciabilità dei pagamenti. Vitto, alloggio e trasporti diventano indeducibili (e tassati come reddito) se non saldati con strumenti elettronici.
In tema di dichiarazione precompilata, dal 15 aprile i contribuenti dovranno presentare il Modello Redditi PF 2026. Dal 30 aprile, invece, i contribuenti potranno accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate per visualizzare il 730 e verificare la correttezza dei dati inseriti da banche, assicurazioni, datori di lavoro e farmacie.
Aggiornate le modalità di adesione al regime opzionale per le CFC. Con un’imposta sostitutiva fissata al 15% sull’utile contabile si punta a snellire gli adempimenti burocratici, eliminando il complesso calcolo della tassazione effettiva estera per le società che soddisfano specifici requisiti di bilancio e proventi (Provv. AE 31 marzo 2026 n. 106520).
redazione Memento
Non è causa di inammissibilità la presenza nell’atto di appello di elementi attivi sotto forma di file immagine (delimitati da tag “image”) nella misura in cui il file è un documento nativo digitale nel corretto formato e regolarmente sottoscritto digitalmente (CGT II Lombardia 4 marzo 2026 n. 486).
Il fondato pericolo per la riscossione - che giustificherebbe l’omissione del contraddittorio obbligatorio - deve essere motivato dall’Ufficio, a pena di annullabilità dell’atto di accertamento - in esito a una valutazione complessiva della reale situazione reddituale del contribuente (CGT I Milano 9 febbraio 2026 n. 546).
L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 22 dicembre 2025 n. 15/E, fornisce chiarimenti sulla tracciabilità delle spese per le trasferte o missioni e delle spese di rappresentanza: spicca, in particolare, un nuovo orientamento sulle spese di parcheggio dell'auto.
Per effetto del principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. 192/2024, il differenziale tra valore nominale e costo d'acquisto dei crediti d'imposta acquisiti dal 2024 concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e della base imponibile IRAP. Resta confermata l'irrilevanza fiscale per i crediti acquistati fino al 2023, anche se compensati in anni successivi (Risp. AE 16 gennaio 2026 n. 6).
Un lavoratore rientra in Italia dal Regno Unito accettando l'offerta di un'azienda tedesca che prevede la possibilità di smart working: per l'Agenzia delle Entrate, Risp. 12 gennaio 2026 n. 2, al relativo rapporto di lavoro è applicabile il nuovo regime impatriati ex art. 5 D.Lgs. 209/2023.
Il profitto derivante dall'acquisto di crediti d'imposta a prezzo scontato rientra nel reddito di lavoro autonomo e nella base imponibile IRAP, ma solo per le operazioni concluse dopo la riforma di cui al D.Lgs. 192/2024 (Risp. AE 16 gennaio 2026 n. 6).
redazione Memento
La L. 30 dicembre 2025 n. 199 (GU 30 dicembre 2025 n. 301, SO 42/L) apporta significative modifiche al trattamento fiscale ai fini IRAP, IRPEF e IRES dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società, per certi versi, addolcendo e, per altri, inasprendo le discipline esistenti.
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