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giovedì 15/05/2025 • 06:00

Fisco DICHIARAZIONI, CPB, CONTENZIOSO E IMPOSTE

Riforma fiscale: come cambia il Decreto Correttivo con le proposte parlamentari

Nell'ambito della riforma fiscale, la bozza di Decreto Correttivo, approvata in via preliminare dal CdM il 13 marzo 2025, ha ricevuto il parere favorevole dal Parlamento che ha avanzato numerose proposte su ambiti eterogenei: dichiarazioni, concordato biennale (CPB), contenzioso, sistema sanzionatorio, dogane, IVA e imposte indirette.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Adempimenti e certezza normativa: una nuova calendarizzazione fiscale

Il Decreto Correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025, è stato sottoposto alle Commissioni Parlamentari per le prime osservazioni dopo l'approvazione del Governo.

Una delle proposte più condivisibili riguarda la fissazione, per legge, del termine del 31 gennaio per l'invio annuale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Attualmente, questo termine è stabilito tramite decreto ministeriale, generando ogni anno incertezza tra professionisti, CAF e operatori sanitari. Stabilizzarne la scadenza mira a rafforzare la certezza giuridica e a facilitare la tempestiva predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Concordato preventivo biennale (CPB)

Numerose osservazioni mirano a rendere il Concordato preventivo biennale (CPB) uno strumento più coerente con la realtà operativa e meno esposto a ambiguità interpretative. In particolare, tra le altre, si segnalano:

  • la semplificazione della metodologia di calcolo, limitando il coinvolgimento del Garante Privacy ai soli casi di modifiche sostanziali;
  • il coordinamento tra la maggiorazione del costo del lavoro e il reddito concordato, per evitare squilibri di stima;
  • l'estensione del ravvedimento speciale ai contribuenti che aderiranno al CPB, con copertura anche per l'anno d'imposta 2023;
  • l'esclusione della decadenza dal CPB in caso di definizione degli avvisi bonari entro i termini;
  • la proroga del termine di adesione dal 31 luglio al 30 settembre (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, tale termine sarebbe differito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta);
  • a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, limitatamente all'ipotesi in cui l'eccedenza del reddito concordato rispetto al reddito effettivo del periodo d'imposta precedente dovesse essere superiore a 85.000 euro e, limitatamente alla parte eccedente questa soglia: la proposta di applicare le seguenti aliquote: 43% (per i soggetti IRPEF) e 24% (per i soggetti IRES);
  • l'introduzione di nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti (associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; società tra professionisti; società tra avvocati) potranno  accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e società nelle quali partecipano abbiano optato per l'adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d'imposta. È prevista, inoltre, un'ulteriore causa di esclusione per le associazioni e le società sopra menzionate qualora la totalità dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, non dovessero aderire alla proposta di concordato per i medesimi periodi d'imposta.

Giudicato penale e processo tributario

L'introduzione del nuovo art. 120-bis D.Lgs. 141/2024 rappresenterebbe una novità di rilievo: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o erronea imputazione acquisisce efficacia di giudicato nel processo tributario, impedendo accertamenti su fatti già definiti. Questa disposizione, ove approvata, rafforzerebbe la coerenza tra giustizia penale e tributaria, evitando duplicazioni e contraddizioni. Tuttavia, è prevista l'esclusione delle sentenze di assoluzione “con formula dubitativa”, per le quali il contribuente continuerà a essere esposto al giudizio tributario.

Imposte indirette e responsabilità soggettive

Il parere propone un coordinamento tra la nuova disciplina sanzionatoria e il quadro delle imposte indirette (registro, successioni, donazioni, bollo). Rilevante anche la proposta di escludere i curatori dell'eredità giacente dalla soggettività passiva delle imposte, almeno fino all'accettazione dell'eredità. Si tratta di interventi di manutenzione normativa essenziale per evitare contenziosi inutili e per alleggerire posizioni soggettive meramente gestionali, che non esercitano poteri dispositivi sul patrimonio.

Sanzioni doganali

La Commissione parlamentare propone una revisione significativa del sistema sanzionatorio in materia doganale e di accise. In particolare:

  • la confisca diventa facoltativa e limitata al valore del danno erariale, superando l'automatismo dell'attuale disciplina;
  • si introducono cause di non punibilità e attenuanti, in caso di pagamento integrale prima del dibattimento;
  • viene valorizzato il profilo di affidabilità dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO), introducendo presunzioni favorevoli per gli operatori certificati.

Queste modifiche si inseriscono nel solco dei principi europei di proporzionalità e di equa sanzione, ma richiederanno un attento monitoraggio applicativo da parte dell'amministrazione doganale.

IVA e forfettari: alleggerimento degli oneri amministrativi

Due proposte importanti si concentrano sui soggetti in regime forfettario, ovvero:

  • l'estensione alla liquidazione IVA trimestrale anche per gli acquisti in reverse charge;
  • l'allungamento del termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti.

Entrambe le misure introducono una flessibilità amministrativa in linea con la struttura semplificata del regime forfettario, valorizzando il principio di proporzionalità rispetto alla dimensione economica del contribuente.

Cessioni intracomunitarie e prova documentale

Particolarmente importante è l'invito a rivedere la norma che impone al contribuente di dimostrare entro 90 giorni il trasferimento delle merci verso altro Stato UE per fruire della non imponibilità IVA. La sanzione del 50% dell'imposta è ritenuta sproporzionata anche in presenza di movimentazione effettiva, ma documentazione tardiva.

La revisione richiesta dalla Commissione parlamentare appare fondata, alla luce della giurisprudenza UE che tutela la neutralità dell'IVA anche in caso di errori meramente formali o procedurali.

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