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venerdì 14/03/2025 • 06:00

Fisco Novità anche per adempimenti, giustizia, riscossione e accise

Concordato biennale: adesione prorogata al 30 settembre e stop ai forfetari

Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 settembre 2025 il termine per aderire al CPB, escludendo i forfetari. Inoltre, l'Esecutivo ha previsto modifiche per adempimenti tributari e sanzioni, una riforma sulle accise e novità per operazioni transfrontaliere e T.U. in tema di versamenti e riscossione.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto contenente disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni che, tra le tante novità, prevede la proroga dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025 per aderire al concordato preventivo biennale, escludendo i soggetti in regime forfetario. Approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo che introduce modifiche al D.Lgs. 19/2023, in tema di disposizioni su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Inoltre, l'Esecutivo ha dato il via libera definitivo per:

  • Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che entrerà in vigore dal 2026;
  • Riforma sulle accise sui carburanti, con la modifica del D.Lgs. 504/95.

Adempimenti tributari, giustizia e concordato preventivo biennale (CPB)

Con il c.d. decreto correttivo il Consiglio dei Ministri ha apportato novità in tema di:

  • adempimenti tributari: previste misure di semplificazione per obblighi e versamenti. Dal 2026 le Certificazioni Uniche con redditi di lavoro autonomo abituale devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo;
  • concordato preventivo biennale: prorogata la scadenza per l'adesione al 30 settembre (anziché 31 luglio 2025) con l'esclusione per i contribuenti forfetari dalla possibilità di aderire a partire dal 2025. Pertanto, solo i titolari di partita IVA che applicano gli ISA potranno aderire al CPB. Inoltre, è prevista l'introduzione di un tetto massimo per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis D.Lgs. 13/2024. Dal biennio 2025-2026, l’imposta sostitutiva viene incrementata al 43% per i soggetti IRPEF e al 24% per quelli IRES, sull'eccedenza superiore a 85.000 euro;
  • giustizia tributaria: estesa a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di conciliazione giudiziale, prima applicabile solo ai ricorsi successivi al 5 gennaio 2024. Prevista una modifica all'art. 25-bis c. 5-bis D.Lgs. 546/92 in tema di attestazione di conformità sulle copie cartacee che il difensore deve apporre;
  • sanzioni: riviste le sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, in linea con le richieste delle categorie interessate. In tema di atti e locazioni si viene modificato l'art. 69 DPR 131/86 prevedendo una sanzione minima anche in caso di omessa registrazione e non solo quindi per la tardiva.

Si prevede inoltre l'introduzione a regime dell'invio delle spese sanitarie con cadenza annuale e divieto di fattura elettronica allo SdI.

In tema di concordato preventivo biennale, una delle principali novità riguarda i conferimenti: solo quelli relativi ad aziende o rami d'azienda determinano il blocco o la cessazione del concordato. La cessazione o esclusione si applica sia alla società conferente che a quella conferitaria.

Un'altra novità riguarda i lavoratori autonomi che fanno parte di associazioni professionali, società tra professionisti (Stp) o società tra avvocati: possono accedere al CPB solo se tutti i membri dell'associazione o della società aderiscono alla proposta di concordato per gli stessi periodi d'imposta. Se anche solo uno dei soci o associati non mantiene l'opzione, l'intera struttura perde l'accesso al regime.

Inoltre, il decreto correttivo prevede novità anche in tema di cause di cessazione del concordato: se un socio o associato esce dal CPB per una causa di cessazione, anche la società o associazione non potrà più determinare il reddito con lo stesso meccanismo e viceversa.

Si ricorda che il concordato preventivo biennale punta ad aiutare i contribuenti a rispettare i propri obblighi fiscali e dichiarativi al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato.

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis DL 50/2017.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all'art. 39 DPR 600/73, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto).

Più in particolare, nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di CPB, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato art. 39 c. 1 lettera d) secondo periodo DPR 600/73, prevista all'art. 19 c. 3 decreto CPB. Invece, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, sarà intensificata l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa. Questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'Anagrafe dei conti finanziari.

Disposizioni su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Il Consiglio dei Ministri ha, infine, approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce modifiche al D.Lgs. 19/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/2121.

Le modifiche mirano a semplificare le procedure per le operazioni transfrontaliere, chiarendo i passaggi obbligatori e quelli che possono essere omessi. Inoltre, si prevedono disposizioni per permettere alle società di integrare eventuali dati mancanti, facilitando il controllo di legalità da parte dei notai e l'iscrizione nel registro delle imprese come società di diritto italiano.

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