Con Determinazione direttoriale - promossa dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica - viene riscritta la soglia che fa scattare l'obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi INTRA 2-bis.
L'Agenzia delle Entrate ha esteso al 2026 la fase sperimentale, ove vengono messe a disposizione dei contribuenti le bozze già precompilate dei registri IVA, della LIPE e della dichiarazione annuale. L'obiettivo è quello di stimolare sempre più e rafforzare le funzionalità di scarico dei documenti IVA mediante i servizi in cooperazione applicativa (Provv. AE 3 febbraio 2026 n. 42054).
È disponibile la bozza di Circolare sulla disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
La Circ. AE 16 dicembre 2025 n. 13/E illustra l'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA per le PMI che permette ai soggetti stabiliti in Italia di effettuare operazioni in esenzione IVA in altri Stati UE. Introdotta anche una procedura centralizzata presso le Entrate, con l'assegnazione del codice identificativo suffisso "EX" e l'obbligo di comunicazioni trimestrali.
In assenza del numero di identificazione del cessionario iscritto nell'archivio VIES si pone il dubbio se l'IVA debba essere applicata in Italia da parte del cedente, oppure se sia possibile ricondurre l'operazione nell'ambito delle vendite intracomunitarie di beni a distanza, soggette a imposta nello Stato UE di destinazione dei beni.
La semplificazione prevista per il promotore della triangolazione comunitaria si applica anche quando i beni ceduti non siano trasportati a destinazione del cessionario nei confronti del quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale sono rivenduti e che è identificato nello stesso Stato membro del secondo cessionario (Trib. UE 3 dicembre 2025 T-646/2024).
È possibile negare la detrazione dell'IVA su un acquisto intracomunitario solo perché il contribuente non ha esercitato il diritto a detrazione nel periodo d'imposta corrispondente a quello di liquidazione dell'imposta dovuta? Questa una delle domande pregiudiziali sollevate nel 2024 avanti la Corte di giustizia UE che saranno decise a breve.
Dopo la trasmissione del Modello 730 integrativo (ultimo atto della campagna del 730), buona parte delle scadenze di novembre si concentrano a metà del mese con la liquidazione e il versamento IVA, l’imposta sostitutiva, le ritenute fiscali e altri adempimenti previdenziali. A fine mese tra gli adempimenti da segnalare vi è la scadenza della decima rata della Rottamazione quater.
Il meccanismo del reverse charge si applica anche quando il cessionario/committente non è stabilito in Italia se, in forza di disposizioni speciali, il debitore d'imposta è espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti, nel cessionario/committente.
La mera presenza di una stabile organizzazione in Italia non comporta, di per sé, la rilevanza fiscale delle operazioni effettuate dalla stessa nel territorio nazionale, se non sussistono precisi requisiti funzionali e operativi (Risp. AE 24 luglio 2025 n. 193).
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