Requisiti della non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, sono non imponibili IVA le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati/spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta.
Di conseguenza, affinché una cessione possa essere qualificata come intracomunitaria, non imponibile, devono sussistere congiuntamente tutti i requisiti previsti dal citato art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, ovvero:
Dal 1° dicembre 2021, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2-ter dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993 ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 192/2021, le cessioni intracomunitarie beneficiano del titolo di non imponibilità a condizione che:
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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