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Il Tribunale UE, con la sentenza 25 febbraio 2026, causa T-638/24, ha esaminato un'interessante questione relativa all'imponibilità degli acquisti intracomunitari di beni nello stesso Stato membro della cessione intracomunitaria, erroneamente fatturata con l'applicazione dell'IVA.

Descrizione del caso

Una società stabilita in Austria ha acquistato beni da fornitori locali ordinando la consegna in altro Stato membro.

Ad avviso delle Autorità fiscali, in coerenza con l'art. 41 della Direttiva n. 2006/112/CE, la società ha effettuato acquisti intracomunitari imponibili in Austria, non avendo dimostrato che l'imposta è stata applicata dai cessionari nello Stato membro di arrivo del trasporto/spedizione. Le corrispondenti cessioni intracomunitarie sono esenti da IVA in Austria, con la conseguenza che l'imposta erroneamente addebitata dai fornitori deve essere comunque versata all'Erario in applicazione dell'art. 203 della Direttiva n. 2006/12/CE.

Al Tribunale europeo è stato chiesto se la previsione dell'art. 41 della Direttiva n. 2006/112/CE – e, quindi, il fatto che gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati in Austria, cioè nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale la società ha effettuato i predetti acquisti – sia applicabile anche nel caso di specie, in cui i fornitori hanno erroneamente addebitato l'IVA in relazione ad operazioni che mantengono natura intracomunitaria e possono pur sempre rettificare le relative fatture con effetto ex nunc.

Regime IVA della triangolazione comunitaria

Ai sensi dell'art. 40 della Direttiva n. 2006/112/CE, è considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo del trasporto/spedizione a destinazione dell'acquirente.

Tuttavia, se l'acquirente effettua l'acquisto intracomunitario con un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso da quello di arrivo, il luogo dell'acquisto intracomunitario, in conformità all'art. 41, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, si considera situato nello Stato membro di identificazione a condizione che l'acquirente non sia in grado di dimostrare che detto acquisto è stato assoggettato ad imposta nello Stato membro di arrivo dei beni.

Tale è la situazione che ricorre nel caso in esame, rispetto alla quale – come già affermato dalla giurisprudenza della Corte UE – la previsione dell'art. 41, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE si applica anche qualora lo Stato membro di identificazione sia lo Stato membro di partenza del trasporto/spedizione dei beni (sent. 7 luglio 2022, causa C‑696/20).

Pare, quindi, evidente che la disposizione in esame mira, da un lato, a garantire l'assoggettamento ad imposta dell'acquisto intracomunitario e, dall'altro, ad evitare la doppia imposizione del medesimo acquisto.

Effetti dell'erroneo addebito dell'IVA

Diversa è, invece, la finalità dell'art. 203 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui l'imposta erroneamente addebitata in fattura deve essere, comunque, versata all'Erario.

La norma si propone, infatti, di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dall'esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario del documento.

In linea con le conclusioni dell'Avvocato generale, presentate il 29 ottobre 2025, il Tribunale UE ha affermato che gli artt. 41 e 203 della Direttiva n. 2006/112/CE perseguono finalità distinte e che, se le relative condizioni sono soddisfatte, nulla vieta la loro applicazione concomitante, rispettivamente, ad un acquisto intracomunitario e, a seguito dell'errato addebito dell'IVA in fattura, ad una cessione intracomunitaria che beneficia dell'esenzione di cui all'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, la qualificazione dell'art. 203 della Direttiva n. 2006/112/CE come meccanismo di garanzia va di pari passo con il carattere non definitivo del debito d'imposta che da esso discende in capo al fornitore. Infatti, quest'ultimo beneficia del diritto al rimborso dell'IVA fatturata per errore, a condizione che dimostri la propria buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito.

Pertanto, il debito nei confronti dell'Erario, che sorge in capo al soggetto che, effettuando una cessione intracomunitaria, ha addebitato, per errore, l'IVA, non equivale all'imponibilità di tale cessione, cosicché l'esenzione dell'operazione, sulla base dell'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, non è pregiudicata e, in definitiva, i principi di neutralità e di proporzionalità risultano rispettati.

Fonte: Trib. UE 25 febbraio 2026 C-638/24

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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