Il principio espresso dal Tribunale UE nella sentenza 11 febbraio 2026, causa T-689/24 ha riflessi anche sull'ordinamento italiano, mettendo in luce l'illegittimità della disciplina in materia di detrazione IVA, così come interpretata dalla prassi amministrativa, in particolare laddove l'esercizio del diritto viene precluso relativamente all'anno in cui è sorta l'esigibilità dell'imposta se la fattura è ricevuta nell'anno successivo prima della presentazione della dichiarazione.
Descrizione del caso
Una società polacca, in qualità di acquirente e rivenditore di gas ed energia elettrica oggetto di operazioni in borsa, ha chiesto alle Autorità fiscali se sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA anche in relazione alle fatture ricevute nel periodo d'imposta successivo, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione.
A seguito dell'impugnazione della risposta, i giudici di merito, confermando la tesi erariale, hanno ritenuto che, anche sul piano comunitario, ai fini della nascita del diritto di detrazione occorre che sia soddisfatta non solo la condizione sostanziale dell'esigibilità dell'imposta prevista dall'art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE, ma anche la condizione formale del possesso della relativa fattura, ai sensi del successivo art. 178, lett. a), della stessa Direttiva.
Di diverso avviso, invece, i giudici di legittimità, per i quali la normativa comunitaria non impedirebbe, rispetto al periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile, di esercitare la detrazione se la fattura è stata ricevuta entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Quadro normativo e interpretativo di riferimento
In base all'art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE, il diritto di detrazione sorge quando l'imposta diventa esigibile, laddove – a sua volta – l'esigibilità dell'imposta si manifesta, ai sensi dell'art. 63 della medesima Direttiva, nel momento in cui l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) si considera effettuata.
Per costante giurisprudenza, l'esercizio della detrazione è subordinato al rispetto di condizioni sostanziali e formali.
In particolare, le condizioni sostanziali sono quelle che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione del diritto di detrazione. Oltre all'intervenuta esigibilità dell'imposta, è necessario che il cedente/prestatore e il cessionario/committente siano soggetti passivi IVA e che il cessionario/committente abbia acquistato i beni/servizi per essere utilizzati nell'ambito di un'attività che dà luogo ad operazioni imponibili (o ad esse assimilate ai fini della detrazione).
Le condizioni formali, invece, disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio della detrazione, nonché il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Ai fini in esame, in particolare, l'art. 178, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE subordina la detrazione al possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni che regolano il contenuto minimo obbligatorio del documento.
La distinzione tra condizioni sostanziali e condizioni formali è importante perché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte UE, i princìpi di neutralità e di proporzionalità esigono che la detrazione sia ammessa se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, anche se le condizioni formali non risultano rispettate.
Ne discende che il diritto di detrazione sorge indipendentemente dal possesso della fattura, che rappresenta esclusivamente la condizione formale per il suo esercizio, cosicché è solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso della fattura che può operare la detrazione.
Orientamento del Tribunale europeo
Nel caso di specie, la normativa polacca ha introdotto una condizione supplementare per l'esercizio della detrazione, vale a dire la ricezione della fattura nel periodo di liquidazione rispetto al quale s'intende operare la detrazione.
Il Tribunale UE, sul punto, ha rilevato che tale conclusione non è contraddetta dalla sentenza Terra Baubedarf-Handel (causa C-152/02), citata anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2018 (§ 1.4) a giustificazione dell'analogo principio ora smentito.
In particolare, il fatto che la Corte abbia dichiarato che il diritto di detrazione doveva essere esercitato con riferimento al periodo nel corso del quale, da un lato, tale diritto era sorto e, dall'altro, il soggetto passivo era in possesso della fattura si spiega osservando che, nella fattispecie in esame, il soggetto passivo non disponeva di una fattura nel momento in cui ha esercitato la detrazione.
Per contro, nella causa T-689/24 in commento, la società era in possesso della fattura nel momento in cui intende esercitare la detrazione, per cui il diritto di detrazione può essere esercitato nella dichiarazione presentata per il periodo in cui le condizioni sostanziali sono soddisfatte se il soggetto passivo ha ricevuto la fattura corrispondente prima della presentazione della dichiarazione.
A sostegno di questo principio, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza relativa agli effetti temporali della rettifica delle fatture, secondo cui la rettifica produce effetto retroattivo, cosicché il diritto alla detrazione esercitato a seguito della rettifica è imputabile all'anno in cui la fattura è stata emessa e non a quello nel corso del quale è stata rettificata.
Se, quindi, a seguito della rettifica della fattura è possibile esercitare il diritto di detrazione in relazione al periodo d'imposta nel corso del quale la fattura è stata emessa, nonostante l'assenza di una fattura regolare al momento della dichiarazione originaria, a maggior ragione tale conclusione deve valere in caso di fattura regolare al momento della presentazione della dichiarazione.
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Claudia Iozzo
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