La Circ. AE 19 febbraio 2026 n. 1 ha fornito chiarimenti in relazione all'applicazione dei regimi forfetari previsti dall'articolo 80 e dall'articolo 86 del Codice del Terzo settore.
Regime forfetario (art. 80)
Il regime forfetario previsto all'articolo 80 è riservato esclusivamente agli ETS non commerciali ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice. Una novità di rilievo rispetto al passato (e in particolare rispetto all'art. 145 TUIR) riguarda l'accessibilità: possono optare per questo regime anche gli enti che si trovano in contabilità ordinaria per aver superato i limiti dimensionali previsti dal DPR 600/73. È importante sottolineare che la norma riguarda unicamente le imposte sui redditi; ai fini dell'IVA, restano invece applicabili i criteri generali previsti dal DPR 633/72 in relazione alle specifiche attività esercitate dall'ente.
Modalità di calcolo del reddito
La determinazione del reddito d'impresa avviene applicando “all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e diverse di cui agli articoli 5 e 6 del CTS, quando svolte con modalità commerciali”, specifici coefficienti di redditività. La circolare chiarisce che in tale base di calcolo rientrano anche i proventi derivanti da attività di raccolta fondi svolta in forma continuativa, qualora assumano natura commerciale.
I coefficienti sono differenziati per scaglioni di ricavo e tipologia di attività:
Esercizio dell'opzione e semplificazioni
L'accesso al regime avviene tramite opzione da esercitare nella dichiarazione annuale dei redditi. Tale scelta ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta ed è vincolante per un triennio, restando valida fino a eventuale revoca. Per gli enti di nuova costituzione che intraprendono un'attività commerciale, l'opzione va comunicata nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
La circolare affronta anche il trattamento dei componenti reddituali pregressi: quelli la cui tassazione o deduzione era stata rinviata secondo il TUIR partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio precedente all'ingresso nel forfetario.
Regime forfetario (art. 86)
Il regime forfetario previsto dall'articolo 86, a differenza del regime forfetario generale previsto dall'articolo 80 del CTS, accessibile a tutti gli enti del Terzo settore non commerciali, è esclusivamente riservato alle OdV e alle APS regolarmente iscritte nelle rispettive sezioni del RUNTS. Un punto di particolare interesse chiarito dalla circolare riguarda la qualificazione fiscale dell'ente: il documento ritiene infatti che possano accedere a questa agevolazione anche le OdV e le APS che, per le modalità di svolgimento delle loro attività, assumono natura commerciale.
Il presupposto oggettivo per l'ingresso e la permanenza nel regime è il conseguimento, nel periodo d'imposta precedente, di ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro, valore che potrà essere armonizzato in futuro in sede europea. Per gli enti di nuova costituzione o per il primo anno di entrata in vigore della riforma (fissato per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025), la soglia deve essere valutata sui proventi che l'ente stima di conseguire, rapportando il limite ai giorni di effettiva attività nel caso di periodi inferiori all'anno solare.
La composizione del plafond e le esclusioni
Il calcolo della soglia di 85.000 euro richiede una precisa distinzione tra le diverse entrate dell'ente. Nel plafond devono essere computati “tutti i proventi costituiti da ricavi derivanti dallo svolgimento di attività generale di cui all'articolo 5 del CTS, svolte non in conformità ai commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 79 del CTS, nonché dalle attività diverse di cui all'articolo 6, se svolte in forma d'impresa”. Inoltre, nonostante la norma non li richiami espressamente, la circolare indica “anche i corrispettivi derivanti dalla raccolta fondi (cessione di beni e prestazioni di servizi) di cui all'articolo 7 del CTS, qualora questa attività venga effettuata in modo continuativo e, quindi, non nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 79, comma 4, lett. a) del CTS”.
Restano invece esclusi dal computo del limite, e dalla tassazione forfetaria, i proventi derivanti da attività commerciali svolte in modo occasionale (riconducibili ai redditi diversi) e le componenti straordinarie come le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e gli interessi. Queste ultime voci, non essendo classificate come "ricavi" dalla norma, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e non incidono sulla verifica della soglia per la permanenza nel regime.
Determinazione del reddito
Per gli enti che optano per questo sistema, il reddito imponibile si determina applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1% per le OdV e al 3% per le APS. L'adesione al regime avviene tramite opzione da comunicare nella dichiarazione annuale dei redditi o, per i nuovi enti, nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
In un'ottica di semplificazione, la circolare specifica che l'uscita dal regime per superamento dei limiti di ricavo ha decorrenza differita, producendo effetti solo a partire dal periodo d'imposta successivo. Infine, per garantire la neutralità fiscale nel passaggio tra regimi differenti, sono previste specifiche clausole atte a evitare fenomeni di doppia tassazione o salti d'imposta per quei componenti reddituali che hanno già concorso alla formazione del reddito in anni precedenti.
Applicazione del regime ai fini IVA
A differenza di quanto stabilito dall'articolo 80, l'articolo 86 dispone che le APS e le ODV che esercitano l'opzione per il regime forfetario, “con riferimento all'attività complessivamente svolta”, non applicano l'IVA in rivalsa e, per effetto di tale scelta, non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta o dovuta sugli acquisti interni, intracomunitari e sulle importazioni. Le medesime organizzazioni sono altresì dispensate dal versamento dell'imposta e dagli ulteriori obblighi IVA correlati, restando tenute esclusivamente alla numerazione e alla conservazione delle fatture di acquisto.
Calcolo del plafond e presupposti per l'applicazione dell'IVA
Rientrano nel limite del plafond di euro 85.000 “tutti i proventi costituiti da ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, esercitate non in conformità ai commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 79 del CTS”, mentre restano esclusi i corrispettivi relativi a operazioni di interesse generale il cui ammontare non eccede il 6 % dei relativi costi. Tali componenti, tuttavia, pur non concorrendo alla formazione del plafond, presentano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto IVA ai fini dell'imponibilità.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La Circ. AE 19 febbraio 2026 n. 1 illustra i nuovi criteri di non commercialità e le regole per la qualificazione fiscale degli enti iscritti nel RUNTS, de..
Approfondisci con
Il contributo analizza il nuovo regime forfettario applicabile agli enti non commerciali, con particolare attenzione alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale. Viene approfondita la nu..
Vincenzo Papagni
- Giurista d’impresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.