Dichiarazione IVA precompilata, registri e liquidazioni periodiche: estensione per tutto il 2026
Con provvedimento (Prot. n. 42054/2026) del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha esteso il cd. periodo sperimentale all'anno d'imposta 2026, per stimolare ulteriormente e consolidare l'utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti IVA, quali i registri IVA, la LIPE e la dichiarazione annuale, tramite i servizi in cooperazione applicativa. L'Agenzia è poi intervenuta per aggiornare le specifiche tecniche di elaborazione dei registri IVA precompilati – All. B del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021 – al fine di eliminare i riferimenti a tipi documenti non più utilizzati nel tracciato di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, ossia il cd. “esterometro” (art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015). Al contempo, rimangono invariate le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per elaborare le bozze dei documenti IVA, le modalità ed i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione ha poi precisato che nel corso del 2026 saranno effettuate le opportune verifiche in merito alla possibilità, a partire dal periodo d'imposta 2027, di ampliare la platea di riferimento per quanto concerne l'elaborazione della dichiarazione annuale IVA precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali.
Evoluzione della fase sperimentale
A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del dpr 633/1972 nonché quelle di comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA (“LIPE”) e, a partire dal 1° gennaio 2022, della dichiarazione annuale IVA. Si sono poi susseguiti, negli anni, vari provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate volti ad ampliare la platea dei soggetti destinatari dei documenti (Provv. 9652/2023), nonché ad estendere il periodo sperimentale per consolidare le funzionalità dell'applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale, consentendo una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dal fisco stesso, abbracciando così i registri IVA e la LIPE (Provv. 11806/2024). Nel 2025 (Provv. 21477/2025), l'estensione del periodo sperimentale ha consentito di testare la medesima funzionalità per poter scaricare anche la dichiarazione IVA precompilata riferita all'anno d'imposta 2025.
Specifiche tecniche: cosa prevede l'allegato B?
Unitamente al provvedimento di estensione delle bozze e precompilate, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche, aggiornandole, per elaborare i registri IVA precompilati, sostituendo i tracciati definiti nell'allegato B al provvedimento del 21 luglio 2021. Secondo tali nuove specifiche, vengono così eliminati i riferimenti ai documenti non più utilizzati, quali quelli relativi all'esterometro. Più nel dettaglio, l'allegato B è suddiviso in varie parti, che riguardano il formato ed il contenuto dei registri IVA, nonché la rappresentazione tabellare della fornitura dei registri IVA e la rappresentazione XSD. Per quanto riguarda il formato, vengono descritte le caratteristiche tecniche ed il contenuto della fornitura dei Registri IVA precompilati che l'Agenzia mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia. Passando al contenuto, sono indicate le sezioni principali di cui si compone la fornitura xml ove il dettaglio dei dati è descritto in formato tabellare ed in formato XSD nei paragrafi successivi. La fornitura relativa al Registro IVA è costituita da tre parti: intestazione, l'elenco delle fatture emesse e quello delle Fatture ricevute. Quanto all'intestazione, essa contiene i dati identificativi della fornitura, l'anagrafica del soggetto IVA, l'Anno ed il mese di riferimento. mentre per le fatture emesse, il contenuto riguarda “N RigaRegistro”, ognuna della quale contiene i seguenti documenti: “DatiRegistrazione” (Progressivo e Data di registrazione), “Data” del documento, “TipoInvio”, TipoDocumento”, “Numero” del documento, “DatiAnagrafici” del cessionario, “N DettaglioLinee” suddivisi per aliquota IVA o titolo inapplicabilità, l' “ImportoTotaleDocumento” e le “Annotazioni”. Passando alle fatture ricevute, il contenuto è del tutto analogo a quello delle fatture emesse con la differenza che l'anagrafica delle singole righe del registro conterrà i dati del cedente, in luogo di quelli del cessionario.
Tenuta dei registri delle operazioni soggette a IVA
I registri IVA obbligatori sono:
I soggetti che utilizzano il libro giornale (imprenditori) o il libro cronologico (professionisti) possono scegliere di non tenere i registri IVA se annotano le stesse informazioni sugli altri registri. Nel registro delle fatture emesse l'operatore deve registrare tutte le fatture che emette. Per ciascuna fattura vanno indicati:
Vanno inoltre effettuate altre registrazioni, per esempio le autofatture per gli acquisti da soggetti non residenti. È possibile anche una registrazione cumulativa, ovvero la registrazione di un unico documento riepilogativo di fatture di importo unitario inferiore a 300 euro emesse nel corso di un mese solare. Dal 1° gennaio 2019, le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia sono effettuate con la Fatturazione elettronica. Gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione sono esentati dall'obbligo di tenere i registri IVA. Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano “commercio al minuto e attività assimilate” non obbligati all'emissione della fattura (come commercianti, artigiani, gestori di alberghi, ristoratori) certificano i corrispettivi giornalieri tramite memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Questi soggetti, quindi, non sono più tenuti al registro dei corrispettivi, in cui veniva annotato l'importo complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso giorno.
Nel registro IVA acquisti l'impresa annota le fatture di acquisto, le bollette doganali, le fatture di acquisti intracomunitari (cioè da fornitori stabiliti in altri Paesi Ue ricevuti da propri fornitori per beni e servizi relativi alla propria attività). L'iscrizione dei documenti contabili sul registro IVA acquisti è necessaria per poter beneficiare della detrazione dell'IVA sugli acquisti, che spetta in base alla tipologia di beni e servizi acquistati.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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