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Il caso

In un reparto produttivo con turni a rotazione, il medico competente esprime nei confronti di un dipendente addetto alla movimentazione di carichi un giudizio di inidoneità parziale alle mansioni che comportano sollevamento ripetuto e posture incongrue. A fronte di ciò, l’azienda sospende l’addetto e, poco tempo dopo, gli comunica il licenziamento per sopravvenuta inidoneità.

Il lavoratore impugna il recesso, deducendo la mancata ricerca da parte della società di altre mansioni e l’omessa valutazione di soluzioni organizzative idonee (ossia: rotazioni, ausili, rimodulazione del posto di lavoro).

Quadro normativo e giurisprudenziale

La sorveglianza sanitaria e i giudizi di idoneità rientrano nell’ambito del Testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, cd. TUSL). Ai sensi dell’art. 41 TUSL, il medico competente può prescrivere limitazioni o dichiarare inidoneità, anche temporanea. Avverso il giudizio del medico competente è previsto il ricorso all’organo di vigilanza nei termini di legge.

In presenza di inidoneità sopravvenuta alla mansione specifica assegnata al lavoratore, sul datore di lavoro gravano i doveri generali di protezione (art. 2087 c.c.) e di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, nonché l’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili, anche diverse da quelle originarie, nel rispetto dell’assetto di tutele di cui all’art. 2103 c.c. Prima di procedere al recesso, deve essere provata l’impossibilità di una ricollocazione utile (c.d. repêchage), da verificare in concreto sull’organizzazione aziendale e non in astratto.

Si evidenzia che, quando l’inidoneità si collega a una condizione di disabilità, si applicano i principi antidiscriminatori del D.Lgs. 216/2003 (Dir. CE 78/2000), che impongono l’adozione di accomodamenti ragionevoli – misure appropriate e proporzionate per consentire la prosecuzione del lavoro – salvo oneri organizzativi o economici eccessivi.

In questa prospettiva, una recente sentenza della Cassazione ha precisato che il licenziamento intimato in violazione dell’obbligo di adottare tali accomodamenti integra una discriminazione diretta ed è, pertanto, nullo, con applicazione della tutela reintegratoria piena (Cass. 11343/2025).

La soluzione

Nel caso esaminato il recesso non regge al vaglio di proporzionalità e buona fede.

In particolare, l’azienda non dimostra di avere esplorato con serietà le alternative disponibili:

  • non emerge una mappatura delle posizioni libere o liberabili;
  • non risultano valutate rotazioni interne che escludano i compiti vietati;
  • non sono stati considerati ausili, adattamenti del posto o una diversa organizzazione del turno che neutralizzi i rischi individuati dal medico competente.

In mancanza di tale istruttoria, l’inidoneità – parziale e circoscritta – non integra di per sé una causa legittima di recesso.

Il licenziamento è dunque dichiarato illegittimo; il giudice dispone la rimozione degli effetti e riconosce i rimedi previsti dall’ordinamento, tenendo conto del regime legale applicabile, con ogni conseguenza anche economica.

La decisione chiarisce che, prima di sciogliere il rapporto per inidoneità sopravvenuta, il datore deve documentare un percorso effettivo di ricollocazione:

  • verifica delle mansioni compatibili nell’organico; 
  • eventuale assegnazione a compiti diversi nel perimetro consentito dall’art. 2103 c.c.; 
  • valutazione di accomodamenti ragionevoli proporzionati all’organizzazione.

Solo quando tali soluzioni risultino impraticabili o eccessivamente gravose, il recesso può davvero ritenersi extrema ratio legittima.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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