Dal 1° gennaio 2026 si applicano le nuove modalità di calcolo della c.d. Decontribuzione Sud rispetto a quelle vigenti per l'anno 2025.
Come è noto, l'esonero contributivo parziale applicabile ai lavoratori occupati da datori di lavoro privati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è stato istituito dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) in sostituzione della previgente disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2024 per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024.
Caratteristiche dell'agevolazione
La materia è disciplinata, in particolare, dai commi 406-425 della L. 207/2024, che ha previsto la seguente misura di esonero contributivo parziale:
a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
Il legislatore, inoltre, ha previsto regole differenziate in base alla soglia dimensionale del datore di lavoro. Più precisamente:
Compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato
La questione più rilevante tra le due categorie riguarda la compatibilità della concessione dell'agevolazione con il diritto unionale, trattandosi di un aiuto di Stato e, come tale, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
A tal fine, l'agevolazione per i datori di lavoro che rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa (di seguito, semplicemente PMI) è concessa nei limiti del Reg. UE 2831/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Non si è resa, pertanto, necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Ciò significa che, fino al 2029, non occorre alcun ulteriore intervento normativo o regolamentare per la fruizione del beneficio contributivo. È invece necessario ricalcolare annualmente l'esonero parziale applicabile alle 12 mensilità dell'anno di riferimento, posto che i rapporti di lavoro che danno diritto al beneficio sono quelli a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nel 2026, pertanto, l'esonero contributivo si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre 2025. Nello stesso anno – come già evidenziato – la misura percentuale della riduzione è pari al 20% (in luogo del 25% previsto per il 2025) e il massimale mensile applicabile è pari a 125 euro per 12 mensilità, rispetto ai 145 euro previsti per il 2025. I suddetti massimali devono essere riproporzionati in caso di contratto a tempo parziale.
Aiuti de minimis: attenzione al limite massimo triennale
Un aspetto di particolare rilievo riguarda il monitoraggio del plafond di aiuti de minimis fruibili dal datore di lavoro.
Il citato Reg. UE 2831/2023 prevede che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non debba superare 300.000 euro nell'arco di tre anni, da valutarsi su base mobile.
Nella fattispecie, l'INPS verifica il rispetto del limite al momento della registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Qualora, al momento della registrazione, emerga che l'esonero contributivo fruito nell'anno di riferimento, cumulato con gli altri aiuti concessi nel triennio in regime de minimis e risultanti nel Registro, sia superiore all'importo di 300.000 euro, l'Istituto non può riconoscere l'agevolazione e deve procedere al recupero di quanto già fruito.
Le modalità di registrazione degli aiuti sono disciplinate dall'art. 10 del DM 115/2017, relativo agli aiuti automatici. Tale disposizione prevede che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.
Diventa quindi fondamentale per il datore di lavoro monitorare costantemente l'importo degli aiuti fruiti in regime de minimis, tenendo conto che l'INPS provvederà alla registrazione entro l'anno successivo.
L'importo fruito nell'anno 2025 sarà registrato entro il 31 dicembre 2026. Ipotizzando che la registrazione venga effettuata il 31 dicembre 2026, la verifica degli aiuti fruiti prenderà a riferimento quelli concessi nel triennio precedente, ossia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
Grandi imprese: si attende l'autorizzazione
Per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa (cioè le grandi imprese), l'efficacia dell'agevolazione è subordinata, ai sensi dell'art. 108 p. 3 TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della relativa decisione. Attualmente, tale autorizzazione non è stata ancora concessa e, pertanto, non è possibile fruire dell'esonero contributivo.
Un'ulteriore distinzione tra le due categorie di datori di lavoro consiste nel fatto che l'esonero per le imprese diverse dalle PMI è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente.
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Beniamino Scarfone
- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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