X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
  • ARGOMENTI
  • Agevolazioni
  • Contributi
Altro
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 4 min.

Dal 1° gennaio 2026 si applicano le nuove modalità di calcolo della c.d. Decontribuzione Sud rispetto a quelle vigenti per l'anno 2025.

Come è noto, l'esonero contributivo parziale applicabile ai lavoratori occupati da datori di lavoro privati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è stato istituito dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) in sostituzione della previgente disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2024 per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024.

Caratteristiche dell'agevolazione

La materia è disciplinata, in particolare, dai commi 406-425 della L. 207/2024, che ha previsto la seguente misura di esonero contributivo parziale:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

Il legislatore, inoltre, ha previsto regole differenziate in base alla soglia dimensionale del datore di lavoro. Più precisamente:

  • per i datori di lavoro che rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa, che occupano non più di 250 dipendenti ai sensi dell'allegato I al Reg. UE 651/2014, trova applicazione la disciplina contenuta nei commi da 406 a 425;
  • per gli altri datori di lavoro si applicano, invece, i commi da 407 a 421;
  • i commi da 422 a 425 si applicano a entrambe le categorie.

Compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato

La questione più rilevante tra le due categorie riguarda la compatibilità della concessione dell'agevolazione con il diritto unionale, trattandosi di un aiuto di Stato e, come tale, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A tal fine, l'agevolazione per i datori di lavoro che rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa (di seguito, semplicemente PMI) è concessa nei limiti del Reg. UE 2831/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Non si è resa, pertanto, necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Ciò significa che, fino al 2029, non occorre alcun ulteriore intervento normativo o regolamentare per la fruizione del beneficio contributivo. È invece necessario ricalcolare annualmente l'esonero parziale applicabile alle 12 mensilità dell'anno di riferimento, posto che i rapporti di lavoro che danno diritto al beneficio sono quelli a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel 2026, pertanto, l'esonero contributivo si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre 2025. Nello stesso anno – come già evidenziato – la misura percentuale della riduzione è pari al 20% (in luogo del 25% previsto per il 2025) e il massimale mensile applicabile è pari a 125 euro per 12 mensilità, rispetto ai 145 euro previsti per il 2025. I suddetti massimali devono essere riproporzionati in caso di contratto a tempo parziale.

Aiuti de minimis: attenzione al limite massimo triennale

Un aspetto di particolare rilievo riguarda il monitoraggio del plafond di aiuti de minimis fruibili dal datore di lavoro.

Il citato Reg. UE 2831/2023 prevede che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non debba superare 300.000 euro nell'arco di tre anni, da valutarsi su base mobile.

Nella fattispecie, l'INPS verifica il rispetto del limite al momento della registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Qualora, al momento della registrazione, emerga che l'esonero contributivo fruito nell'anno di riferimento, cumulato con gli altri aiuti concessi nel triennio in regime de minimis e risultanti nel Registro, sia superiore all'importo di 300.000 euro, l'Istituto non può riconoscere l'agevolazione e deve procedere al recupero di quanto già fruito.

Le modalità di registrazione degli aiuti sono disciplinate dall'art. 10 del DM 115/2017, relativo agli aiuti automatici. Tale disposizione prevede che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Diventa quindi fondamentale per il datore di lavoro monitorare costantemente l'importo degli aiuti fruiti in regime de minimis, tenendo conto che l'INPS provvederà alla registrazione entro l'anno successivo.

L'importo fruito nell'anno 2025 sarà registrato entro il 31 dicembre 2026. Ipotizzando che la registrazione venga effettuata il 31 dicembre 2026, la verifica degli aiuti fruiti prenderà a riferimento quelli concessi nel triennio precedente, ossia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Grandi imprese: si attende l'autorizzazione

Per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa (cioè le grandi imprese), l'efficacia dell'agevolazione è subordinata, ai sensi dell'art. 108 p. 3 TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della relativa decisione. Attualmente, tale autorizzazione non è stata ancora concessa e, pertanto, non è possibile fruire dell'esonero contributivo.

Un'ulteriore distinzione tra le due categorie di datori di lavoro consiste nel fatto che l'esonero per le imprese diverse dalle PMI è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Finanziamenti DAL MIMIT

Specializzazione intelligente Mezzogiorno: domande fino al 2 marzo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto direttoriale 12 febbraio 2026, ha annunciato che il prossimo 2 marzo chiuderà lo sportello relativo alla misu..

a cura di

redazione Memento

Lavoro DALL’INPS

Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti dell'INPS

Via libera dell'INPS alla fruizione della c.d. Decontribuzione Sud PMI ai datori di lavoro che rientrano tra le piccole e medie imprese pur avendo superato nel corso del..

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

Approfondisci con


Decontribuzione sud PMI: requisiti, compatibilità e applicazione

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un esonero contributivo destinato alle microimprese e piccole e medie imprese (PMI) che operano nelle regioni del Mezzogiorno. L’obiettivo della misura è sostenere l’occupazione a ..

di

Beniamino Scarfone

- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicista

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”