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Il Piano Transizione 5.0 nasce con l'obiettivo di favorire un'evoluzione dei processi industriali che non sia solo digitale, ma che integri strutturalmente il risparmio energetico. Istituito con l'art. 38 DL 19/2024, il Piano copre gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Le imprese che hanno già avviato la procedura di prenotazione del bonus Transizione 5.0 per investimenti effettuati tra il 2024 e il 2025 devono inviare la comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026.

Requisiti di accesso

Per beneficiare del credito d'imposta, l'investimento in beni materiali e immateriali (Allegati A e B L. 232/2016) deve generare una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno:

  • il 3% per l'intera struttura produttiva;
  • in alternativa, il 5% per il singolo processo interessato dall'investimento.

La L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto cambiamenti radicali per semplificare l'accesso al credito e potenziare l'efficacia della misura:

  • unificazione degli scaglioni: le prime due fasce di investimento (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni) sono state accorpate in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro. A questa fascia si applicano ora le aliquote più elevate (35%, 40%, 45%), rendendo molto più vantaggiosi gli investimenti di medie dimensioni;
  • semplificazione per macchinari obsoleti: per la sostituzione di macchinari ammortizzati da oltre 24 mesi, non è più necessario calcolare il risparmio energetico effettivo, ma viene riconosciuto automaticamente il primo scaglione di riduzione dei consumi;
  • contratti EPC: per i beni acquisiti tramite contratti di rendimento energetico con una ESCo, l'efficientamento è riconosciuto d'ufficio per il primo scaglione di riduzione.

Aliquote e calcolo del credito d'imposta

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi.

Investimenti fino a 10 milioni di euro

Riduzione consumi (struttura)

Riduzione consumi (processo)

Aliquota credito d'imposta

tra 3% e 6%

tra 5% e 10%

35%

tra 6% e 10%

tra 10% and 15%

40%

oltre 10%

oltre 15%

45%

Investimenti oltre 10 milioni di euro

Riduzione consumi (struttura)

Riduzione consumi (processo)

Aliquota credito d'imposta

tra 3% e 6%

tra 5% e 10%

5%

tra 6% e 10%

tra 10% e 15%

10%

oltre 10%

oltre 15%

15%

Autoproduzione e fotovoltaico

Il Piano 5.0 incentiva fortemente l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (escluse le biomasse). La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto maggiorazioni specifiche per i pannelli fotovoltaici prodotti in UE con alta efficienza:

  • +30% per moduli di tipo a);
  • +40% per moduli di tipo b);
  • +50% per moduli di tipo c).

Sono agevolabili anche i sistemi di stoccaggio (accumulo) dell'energia prodotta.

Il DL 175/2025 ha chiarito che i crediti Transizione 4.0 e Transizione 5.0 non sono cumulabili per i medesimi beni. Le imprese che hanno presentato domanda per entrambi devono optare per uno dei due. Tuttavia, grazie alla Legge di Bilancio 2025, il credito 5.0 è ora cumulabile con altre agevolazioni (inclusa la ZES e fondi europei), a patto che non si superi il costo sostenuto per i singoli investimenti.

La procedura operativa tramite GSE

L'accesso al beneficio non è automatico ma segue un iter rigoroso sulla piattaforma informatica del GSE, accessibile tramite SPID:

  • comunicazione preventiva: invio del progetto con Certificazione "Ex ante" rilasciata da valutatori abilitati (EGE, ESCo, ingegneri o periti iscritti all'albo con specifiche competenze);
  • conferma ordini: entro 30 giorni dalla prenotazione, l'impresa deve dimostrare il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo degli investimenti;
  • comunicazione di completamento: al termine del progetto, deve essere inviata la certificazione "ex post", la quale attesta l'effettiva realizzazione e il risparmio energetico ottenuto. Tale adempimento deve essere compiuto entro il 28 febbraio 2026.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione via F24 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo deve avvenire in un'unica soluzione o in più quote entro il 31 dicembre 2025. L'eventuale eccedenza non compensata entro tale data potrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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