La normativa agevolativa degli investimenti in beni strumentali nuovi
La chiusura del 2025 ha segnato la conclusione della stagione dei crediti “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, incentrando così la pianificazione finanziaria e fiscale degli investimenti in beni strumentali nuovi sulla valutazione dell'art. 1 co. 427-436 della L. 30.12.2025 n. 199.
Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha introdotto varie misure fiscali per incentivare gli investimenti in beni strumentali, al fine di favorire l'innovazione e la crescita delle imprese: come, ad esempio, il superammortamento (L. 208/2015) e l'iperammortamento (L. 232/2016).
Dal 2020, con la L. 178/2020, tali incentivi sono stati sostituiti da un credito d'imposta, applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 previsti dalla normativa “Industria 4.0”. Menltre più recentemente, il DL “PNRR”, convertito nella L. 29.04.2024 n. 56, ha previsto un credito d'imposta per gli investimenti connessi al “Piano Transizione 5.0”, completati entro il 31.12.2025.
Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore reintroduce la disciplina della maggiorazione delle quote di ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, siano essi materiali o immateriali, realizzati esclusivamente all'interno dell'Unione Europea (“Made in EU”). La normativa si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, purchè siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Tale maggiorazione riguarda sia le quote di ammortamento, nel caso di acquisto diretto del bene agevolato, sia i canoni di locazione finanziaria in caso di leasing.
Le differenze tra il vecchio e il nuovo iperammortamento
Già da una prima lettura del testo notiamo che la nuova norma sull'iperammortamento presenta delle differenze sostanziali rispetto alla precedente versione. In particolare:
I punti in comune tra il vecchio e il nuovo iperammortamento
Rimane il requisito dell'integrazione e dell'interconnessione del bene agevolabile al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La fruizione del beneficio si attesta, nuovamente, in un risparmio fiscale maturato attraverso una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello Redditi. Infatti, si ripropone il calcolo del valore fiscale dell'investimento, cui si applicano le aliquote previste dal co. 427 della L. 199/2025 secondo una logica a scaglioni. Su tale maggior valore fiscale si calcoleranno quindi gli iperammortamenti applicando i coefficienti di ammortamento ministeriali previsti dal DM 1988. Tale agevolazione comporterà ai soggetti che potranno usufruirne un maggior beneficio rispetto a quanto previsto nel biennio 2017 e 2018, comportando un potenziale abbattimento delle imposte correnti pari al 43,20%, 24% e 12% del valore fiscale degli ammortamenti, a seconda dello scaglione.
Al pari del precedente iperammortamento, rimane il sistema del recapture: infatti, la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione all'estero dei beni agevolati, anche se destinati a strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto, non deve avvenire nel periodo di fruizione della maggiorazione, pena la perdita delle residue quote di beneficio ed il riversamento di quanto fruito nei precedenti periodi d'imposta. È escluso tale meccanismo di recupero se, tuttavia, l'impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
I chiarimenti in attesa
In attesa dell'emanazione delle norme attuative relative all'accesso al beneficio e alla sua fruizione, ci si chiede quale sarà il rapporto tra le varie discipline agevolative: quella nuova entrata in vigore con la Legge di Bilancio 2026 e tutta la normativa precedente relativa non solo ai super ed iperammortamenti, ma anche al credito d'imposta beni strumentali nuovi ordinari e 4.0 e 5.0.
Infatti, non sembra essere al momento chiaro se, nel fisiologico silenzio su alcuni aspetti della norma, sarà possibile interpretare analogicamente le nuove disposizioni. D'altronde, non va sottaciuto che le precedenti discipline non sono mai state abrogate, ma sono – per così dire – “scadute” esaurendo il proprio effetto nel proprio perimetro temporale, risultando ad oggi almeno formalmente in vigore.
Ci si chiede, inoltre, se anche l'ampia produzione di fonti di prassi che hanno in questi anni chiarito molti aspetti relativi all'interpretazione delle norme dell'iperammortamento sia da considerarsi (e in che misura) tutt'ora utilizzabile dagli operatori del settore (si pensi, ad esempio, a chiarimenti importanti come quello dato dall'Agenzia delle entrate in relazione alla cessione d'azienda con la circolare 8 del 2019, § 2.3).
Questi sono alcuni degli aspetti che ci attendiamo verranno presi in considerazione in fase attuativa.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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