lunedì 28/07/2025 • 11:41
Con la Risp. a Consulenza Giuridica 28 luglio 2025 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel Quadro W del Modello 730, del valore delle quote detenute in OICR esteri.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. a Consulenza Giuridica AE n. 11 del 28 luglio 2025, ha chiarito che per assolvere agli adempimenti dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale e dell'IVAFE, con riferimento alle quote non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d'impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, nella colonna 4 dei quadri dichiarativi RW e W deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.
Nel caso di specie, le quote dei fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
Si ricorda che l'art. 4 c. 1 primo periodo DL 167/90 recante la disciplina del c.d. monitoraggio fiscale, prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Il primo periodo del c.18 dell'art. 19 DL 201/2011 prevede che a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
I soggetti tenuti al pagamento dell'IVAFE sono individuati dal successivo c.18bis, con il rinvio ai soggetti indicati nell'art. 4 DL 167/90. Per effetto di tale rinvio sono, dunque, soggetti passivi dell'IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all'estero.
Ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE, le persone fisiche sono tenute alla compilazione del quadro RW del modello REDDTI PF, ovvero del quadro W del modello 730.
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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