Il DL 73/2022 (cd. “Decreto Semplificazioni”) reca importanti modifiche che vanno nell'ottica della semplificazione della “gestione fiscale” delle poste contabilizzate in bilancio per la correzione dei cd. “errori contabili”.
A questi fini, è stato modificato l'art. 83 TUIR per consentire di dare rilevanza fiscale alle correzioni degli errori contabili; il principio di cd. “derivazione rafforzata” viene, inoltre, esteso alle “micro-imprese” che hanno optato per la redazione del bilancio in “forma ordinaria”.
Le novità in commento si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del “DL Semplificazioni”, vale a dire il 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Come si è già avuto modo di rilevare su questo quotidiano, si tratta di modifiche che vanno sicuramente salutate con favore, perché semplificano (e di molto) la “gestione fiscale” della correzione degli errori contabili.
In sede di conversione in legge del “DL Semplificazioni”, come auspicato da più parti, è ora espressamente previsto che la nuova disciplina si applichi anche ai fini IRAP, seppure con la limitazione per i componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
Correzione degli errori contabili e rilevanza fiscale
L'art. 8 DL Semplificazioni dispone che l'applicazione del criterio di “derivazione rafforzata” si estenda anche alla contabilizzazione in bilancio della correzione dei cd. “errori contabili”.
Come noto, prima del “DL Semplificazioni”, la posizione dell'Agenzia delle Entrate è stata nel senso di considerare irrilevante fiscalmente l'eventuale correzione in bilancio degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di costi e ricavi nel corretto esercizio di competenza (Circ. AE 24 settembre 2013 n. 31/E), per violazione appunto del principio di “competenza fiscale”.
In questo modo, si è obbligato il contribuente a presentare dichiarazioni integrative, a favore o a sfavore, per la corretta tassazione e deduzione dei componenti di reddito nell'esercizio di competenza.
Il DL 73/2022 “semplifica”, appunto, la “gestione fiscale” della correzione degli errori contabili, evitando l'onere della presentazione della dichiarazione integrativa.
Viene, in particolare, previsto che i criteri di “imputazione temporale” valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale nuova regola non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
Decorrenza ed estensione della nuova disciplina all'IRAP
Le nuove regole in materia di rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili si applicano a partire dal periodo d'imposta 2022 per i “soggetti solari”.
Stante la decorrenza delle nuove disposizioni, si è dell'avviso che queste si applicano alle poste contabilizzate per la correzione degli errori contabili nel 2022, anche se relative a componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti.
Il Disegno di legge di conversione del “DL Semplificazioni”, come approvato dalla Camera, inserisce il c. 1-bis all'art. 8 DL 73/2022, a norma del quale le poste contabilizzate per la correzione degli errori contabili rilevano anche ai fini dell'IRAP. Anche questa modifica trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del “DL Semplificazioni”.
Si tratta, a ben vedere, di un “allineamento” a quella che è la ratio che ha ispirato le novità licenziate con il “DL Semplificazioni”, visto che la relazione illustrativa al provvedimento già precisava che dette modifiche attribuirebbero “rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili nell'esercizio in cui è effettuata (n.d.r. la correzione) in conformità ai principi contabili esistenti, evitando così alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo d'imposta in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento”.
Il Disegno di legge di conversione del “DL Semplificazioni” non ha, però, corretto l'apparente “asimmetria” per cui la nuova formulazione dell'art. 83 TUIR esclude la rilevanza fiscale (nell'esercizio in cui è scoperto l'errore) dei componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (art. 2 c. 8 DPR 322/98). Viceversa, i componenti positivi di reddito sarebbero considerati fiscalmente rilevanti, anche se relativi a periodi d'imposta non più accertabili.
Analogo regime è ora previsto ai fini dell'IRAP dal nuovo c. 1-bis dell'art. 8 DL Semplificazioni.