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lunedì 27/06/2022 • 06:00

Fisco Proroga dell’inversione contabile

Reverse charge al 31 dicembre 2026 in attesa del sistema definitivo IVA

Il DL Semplificazioni ha esteso sino al 31 dicembre 2026 il meccanismo del reverse charge, in scadenza il 30 giugno 2022, seguendo il solco tracciato dalla recente Dir. UE 890/2022, in attesa che venga varato il sistema definitivo dell’IVA.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Quali novità dal DL 73/2022?

Con il DL 73/2022, sono state previste varie misure urgenti in materia di semplificazione fiscale, tra cui l'estensione del reverse charge sino a tutto il 2026. Nel dettaglio, l'art. 22 è intervenuto sull'art. 17 c. 8 DPR 633/72, prevedendo che la scadenza del 30 giugno 2022 fosse postergata al 31 dicembre 2026. Di conseguenza avremo ancora per oltre quattro anni la possibilità di usufruire dell'inversione contabile.

Ma tale rinnovo non copre tutte le ipotesi previste, ma solo quelle dettate dall'art. 17 c. 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) DPR 633/72 (in recepimento dell'art. 199-bis Dir. 2006/112/CE), ossia:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra, indicate dalla Dir. 2003/87/CE;
  • trasferimenti di altre unità che possano essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Dir. 2003/87/CE e di certificazioni relative al gas ed all'energia elettrica;
  • cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore ex art. 7-bis c. 3 lett. a) DPR 633/72.

Oltre al meccanismo temporaneo (c.d reverse charge temporaneo), dettato dall'art. 199-bis Dir. 2006/112/CE, l'inversione contabile si applica a regime per le operazioni previste dal precedente art. 199 Dir. 2006/112/CE, senza un limite temporale di efficacia (c.d. reverse charge a regime). Qui il riferimento è alle operazioni di:

  • cessioni di oro da investimento ed oro industriale (art. 17 c. 5 DPR 633/72);
  • prestazioni di servizi nel settore dell'edilizia (art. 17 c. 6 DPR 633/72);
  • cessioni di fabbricati di cui all'art. 10 n. 8-bis) e 8-ter) DPR 633/72, con opzione per il regime di imponibilità (art. 17 c. 6 lett a-bis DPR 633/72);
  • cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72).

In tali casi, come è ben comprensibile, non si applica la prevista proroga al 31 dicembre 2026, proprio perché tali operazioni sono soggette al reverse charge senza un limite temporale di efficacia.

Dir. UE 2022/890: proroga del reverse charge

La Dir. 2022/890/UE del 3 giugno 2022, pubblicata nella G.U.U.E. L155 dell'8 giugno 2022 ha esteso sino al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo del reverse charge (art. 199-bis Dir. 2006/112/CE) e di quello di reazione rapida (art. 199-ter Dir. 2006/112/CE), al fine di consentire che siano proseguiti i negoziati in sede di Consiglio circa l'adozione del sistema definitivo dell'IVA, sviluppando continuamente strumenti di lotta contro l'evasione fiscale e norme di comunicazione aggiornate ed ammodernate.

Non è stata invece prorogata l'efficacia dell'art. 199-quater Dir. 2006/112/CE, mai recepito in Italia, volto ad introdurre la possibilità, sino al 30 giugno 2022, per gli Stati UE, di ricorrere al reverse charge interno per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi al di sopra della soglia di € 17.500, a condizioni tecniche assai rigorose, riferite alle soglie di evasione.

Quanto al meccanismo dell'inversione contabile, adottato dagli Stati UE in deroga al procedimento ordinario di applicazione dell'IVA secondo il sistema della rivalsa, è volto a colpire le frodi nei settori maggiormente delicati e più “fertili” per il verificarsi di eventi fraudolenti. Lo scopo è proprio quello di evitare che il cessionario detragga l'imposta che poi il cedente non provvede a versare all'erario.

La Dir. IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di avvalersi, in via facoltativa, del reverse charge per il pagamento dell'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possano sfociare in eventi fraudolenti, con particolare riferimento ai casi di frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC). Sempre la Direttiva prevede una misura speciale del meccanismo di reazione rapida che offra agli Stati UE, a determinate condizioni assai rigorose, una procedura accelerata che consenta l'introduzione dell'inversione contabile, ossia una risposta il più adeguata possibile ed efficace verso le frodi improvvise e massicce.

Ma il periodo di applicazione di tali meccanismi era in scadenza il 30 giugno 2022. Grazie quindi alla Dir. 2022/890/UE abbiamo una copertura sino a tutto il 2026, beneficiando così di una proroga fino al 31.12 di tale anno.

Osservazioni finali

L'estensione “temporale” del regime del reverse charge in scadenza è stato dapprima operato a livello europeo (Dir. 2022/890/UE), introducendo un'estensione sino al 31 dicembre 2026, consentendo di fatto ai vari Stati UE di prorogarlo sino a tale data.

L'Italia ha immediatamente dato seguito all'intervento del legislatore UE, introducendo l'art. 22 Decreto Semplificazioni pubblicato alcuni giorni fa in G.U.. In buona sostanza, a livello nazionale si è intervenuti sull'art. 17 c. 8 DPR 633/72, andando a modificare il precedente termine di scadenza del 30 giugno 2022 con il nuovo del 31 dicembre 2026, dilatando la fascia temporale di applicazione del reverse charge a determinati settori: ossia, ad oggi l'estensione al 2026 è circoscritta a determinate operazioni di inversione contabile, escludendone altre.

Qui però occorre una doverosa riflessione. Nei considerando iniziali della Dir. 2022/890/UE, è stato indicato in modo assai chiaro ed inequivocabile che la facoltà di proroga concessa ai vari Stati UE di estendere l'inversione contabile (relativa ad alcune operazioni), per altri 4 anni, è dettata da una scelta ben precisa: consentire l'entrata in vigore del sistema definitivo dell'IVA che andrà a colpire i casi di frodi MTIC (si tratta delle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente). Siccome ciò era racchiuso in due proposte legislative della Commissione che dovevano inizialmente entrare in vigore il 1° luglio 2022, a causa di una “lungaggine” delle fasi negoziali in seno al Consiglio, l'entrata in vigore è stata rimandata ad un periodo successivo. Per l'appunto, al fine di garantire il mantenimento di misure che combattano le frodi IVA, fin tanto che non sarà reso operativo il sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, si è ritenuto prorogare proprio quelle misure che negli anni hanno aiuto a ridurre drasticamente il diffondersi di tali fenomeni. Quindi la ratio della proroga al 2026 risiede proprio in ciò: combattere determinati episodi fraudolenti, utilizzando uno strumento momentaneo e temporaneo fin tanto che non sarà applicato il sistema definitivo.

Ecco che se non fosse stata attuata la proroga, si sarebbero privati gli Stati UE di strumenti efficienti di lotta e contrasto alle frodi nel campo IVA.

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