lunedì 27/06/2022 • 06:00
Tra le disposizioni contenute nel DL semplificazioni due vanno segnalate con riferimento alle imposte sui redditi, contenute agli artt. 8 e 9, recanti rispettivamente l’estensione del principio di “derivazione rafforzata” anche agli errori contabili e l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
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Premessa
Il DL 73/2022 (cd. “Decreto semplificazioni”), agli artt. 8 e 9, reca importanti modifiche alla normativa in materia di imposte sui redditi per le imprese:
Le disposizioni in materia di correzione degli errori contabili, estensione del principio di cd. “derivazione rafforzata” e abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del “DL semplificazione”, vale a dire il 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
L'addizionale IRES è, invece, abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Correzione degli errori contabili e rilevanza fiscale
Venendo alla prima delle novità che qui interessano, l'art. 8 DL semplificazioni ha previsto che l'applicazione del criterio di cd. “derivazione rafforzata” si estenda anche alla contabilizzazione in bilancio della correzione degli errori contabili.
Prima della modifica in commento la posizione dell'Agenzia delle Entrate era stata nel senso di dire che l'eventuale correzione in bilancio degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di costi e ricavi nel corretto esercizio di competenza non avrebbero potuto assumere rilevanza fiscale (Circ. AE 24 settembre 2013 n. 31/E), per violazione appunto del principio della “competenza fiscale”.
Con l'effetto che, nell'esercizio in cui veniva contabilizzata la correzione dell'errore, il contribuente doveva sterilizzare (con una variazione in aumento o in diminuzione) le eventuali componenti di reddito contabilizzate a conto economico (nel caso di errori non rilevanti), ovvero astenersi da effettuare una variazione in aumento o in diminuzione per fare concorrere al reddito le componenti contabilizzate a patrimonio netto (nel caso degli errori rilevanti).
La posizione del CNDEC è stata critica sul punto (si veda, in particolare, il Documento “La fiscalità delle imprese OIC adopter” 9 agosto 2019), tenuto conto del fatto che, in questo modo, si obbligava il contribuente a presentare dichiarazioni integrative, a favore o a sfavore, per la corretta tassazione dei componenti di reddito nell'esercizio di competenza.
Il DL 73/2022 “semplifica”, appunto, la “gestione fiscale” della correzione degli errori contabili, evitando l'onere della presentazione della dichiarazione integrativa.
Viene, in particolare, modificato l'art. 83 del TUIR, prevedendosi che i criteri di “imputazione temporale” valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale nuova regola non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
Come detto, le nuove regole in materia di rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili si applicano a partire dal periodo d'imposta 2022 per i “soggetti solari”.
Con la stessa decorrenza il “DL semplificazioni” ha, inoltre, esteso l'applicazione del principio di “derivazione rafforzata” alle cd. “micro-imprese” che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
Abrogazione della disciplina della società in perdita sistematica
L'art. 9 “DL semplificazioni” ha pure abrogato la normativa in materia di società in perdita sistematica contenuta all'art. 2 c. 36-decies e 36-undecies DL 138/2011.
La disciplina in commento prevede, come noto, la dichiarazione di un “reddito minimo” a determinate condizioni.
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2022.
Resta, quindi, l'applicazione della disciplina con riferimento al periodo d'imposta 2021, per i “soggetti solari”, i quali saranno considerati in perdita sistematica se:
Fonte: Decreto Legge, 21 giugno 2022 n. 73 artt. 8 e 9
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