giovedì 16/06/2022 • 07:01
Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto semplificazioni che dispone importanti facilitazioni sia in relazione al rapporto fisco-contribuente che in tema di imposte dirette e indirette. Riscritto il calendario delle scadenze fiscali: dichiarazione IMU al 31 dicembre 2022 e possibile slittamento per la dichiarazione degli aiuti di stato Covid-19.
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Definitivo l'addio all'esterometro dal prossimo 1° luglio. Semplificazioni per l'Irap. Riscritto il calendario delle scadenze fiscali: Lipe al 30 settembre 2022, Intrastat entro il mese successivo di riferimento, dichiarazione Imu per il 2021 al 31 dicembre 2022 e dichiarazione per l'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 al 30 settembre 2022. Meno controlli formali per le spese sanitarie della precompilata e dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730. Proroga per la registrazione al RNA per le amministrazioni e possibile slittamento per la dichiarazione degli aiuti di stato Covid-19 in capo al contribuente, ma si dovrà aspettare un nuovo provvedimento che confermi la proroga dell'adempimento a ottobre 2022. Scende a 5 mila euro il tetto per il monitoraggio fiscale. Novità anche per l'assegno unico delle famiglie con figli disabili e per l'erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.
Via libera alle semplificazioni fiscali: il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno ha approvato il decreto semplificazioni fiscali 2022:
Vediamo quali sono le principali novità con impatto fiscale illustrate nella bozza del decreto approvato.
Rapporto fisco-contribuente
Per favorire la semplificazione il decreto in commento dispone la soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e, con l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'articolo 37 del DLgs n.241/1997, anche la dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di modello 730 presentato tramite sostituto d'imposta a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
In tema di precompilata, l'articolo 6 della bozza del decreto, consente l'invio “saltando” il controllo formale delle spese sanitarie. Più puntualmente, nel caso di presentazione della dichiarazione Precompilata:
I Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
Nuovo calendario fiscale
L'articolo 3 contenuto nella bozza del decreto cambia il calendario fiscale con significative novità e le regole per il versamento dell'imposta di bollo nelle e-fatture.
CALENDARIO FISCALE |
COSA E COME CAMBIA |
||
ADEMPIMENTO |
SCADENZA vigente |
NUOVA SCADENZA |
|
INTRASTAT: gli elenchi di cui al comma 6 dell'articolo del DL 331/1993 |
Il 25 del mese successivo al periodo di riferimento |
Entro il mese successivo al periodo di riferimento |
|
LIPE: La comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva secondo trimestre dell'anno |
16 settembre |
al 30 settembre |
|
Dichiarazione Imu relativa all'anno 2021 |
30 giugno |
al 31 dicembre 2022 |
|
Presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 |
30 giugno |
al 30 settembre 2022 |
Le novità previste per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 riguardano la soglia dell'importo che consente il versamento dell'imposta di bollo nel trimestre successivo; tale limite passa da 250 euro a 5mila euro. Verificando la nuova soglia il contribuente potrà effettuare il versamento del bollo:
Le altre semplificazioni
Il DL semplificazioni fiscali contiene importanti norme che impattano direttamente fiscalmente avendo come oggetto disposizioni relative alle imposte dirette e indirette.
Ecco un quadro delle novità contenute nella bozza del decreto in esame:
CONTRATTTI DI LOCAZIONE: l'articolo 7 dispone la modifica della validità dell'attestazione - cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto interministeriale 16 gennaio 2017 - per i contratti di locazione a canone concordato (articolo 2, comma 3, della L. 431/1998) e per quelli transitori e i contratti di locazione per studenti universitari (articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge).
MICRO-IMPRESE: l'articolo 8 modifica l'articolo 83 del TUIR e introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.
EREDI: L'articolo 5 dispone l'erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
DOMICILIO FISCALE: L'articolo 4 prevede una semplificazione della procedura per la modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione, mediante la revisione di parte dell'articolo 59 del DPR 600/1973.
PERDITA SISTEMATICA: L'articolo 9 dispone l'abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della L. 7/2009. La norma prevede che:
Tale abrogazione “limita” l'applicazione della disciplina delle società di comodo ai soggetti “non operativi” per l'esercizio fiscale 2021.
IRAP: L'articolo 10 prevede semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP che impattano direttamente nel periodo fiscale 2021 oggetto di prossimo adempimento. Le novità introdotte prevedono:
REGISTRO NAZIONALE AIUTI (RNA): l'articolo 32 dispone per le Amministrazioni competenti la proroga dei termini in materia di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché nei registri aiuti di Stato Sian-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e Sipa-Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura.
La suddetta proroga apre la strada allo slittamento dei termini per l'adempimento in capo al contribuente, si paventata la scadenza “al 31 ottobre” da confermare con successivo provvedimento dell'AdE.
MONITORAGGIO FISCALE: l'articolo 16 prevede semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari con l'invio delle relative comunicazioni per le operazioni di importo pari o superiore a 5 mila euro.
ESTEROMETRO: Le novità per la disciplina dell'esterometro sono disposte all'articolo 10 e 11. Si ampliano i casi di esonero - oltre che per le operazioni con bolletta doganale o fatture elettroniche – è previsto anche per quelle, purché di importo non superiore a 5 mila per ogni singola operazione non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (articoli da 7 a 7-octies DPR 633/1972).
Si conferma che per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando SdI.
Si modifica al 1° luglio 2022 la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
REGISTRAZIONE ATTI: L'articolo 14 modifica il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
IVA: L'articolo 18 dispone la modifica iva con riferimento alle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati grazie alla sostituzione nel testo IVA del primo comma numero 18) dell'articolo 10 e, nella tabella A, parte terza, del numero 120.
ADDIZIONALI: l'articolo 20 prevede per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef che queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell'imposta.
ISA: l'articolo 23 introduce disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale. In particolare, sono estesi al 2022 i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull'economia.
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