Definitivo l'addio all'esterometro dal prossimo 1° luglio. Semplificazioni per l'Irap. Riscritto il calendario delle scadenze fiscali: Lipe al 30 settembre 2022, Intrastat entro il mese successivo di riferimento, dichiarazione Imu per il 2021 al 31 dicembre 2022 e dichiarazione per l'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 al 30 settembre 2022. Meno controlli formali per le spese sanitarie della precompilata e dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730. Proroga per la registrazione al RNA per le amministrazioni e possibile slittamento per la dichiarazione degli aiuti di stato Covid-19 in capo al contribuente, ma si dovrà aspettare un nuovo provvedimento che confermi la proroga dell'adempimento a ottobre 2022. Scende a 5 mila euro il tetto per il monitoraggio fiscale. Novità anche per l'assegno unico delle famiglie con figli disabili e per l'erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.
Via libera alle semplificazioni fiscali: il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno ha approvato il decreto semplificazioni fiscali 2022:
definitivo l'addio all'esterometro dal 1° luglio 2022
semplificazioni per l'Irap
riscritto il calendario delle scadenze fiscali:
Lipe al 30 settembre 2022
Intrastat entro il mese successivo di riferimento
dichiarazione Imu per il 2021 al 31 dicembre 2022
dichiarazione per l'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 al 30 settembre 2022
meno controlli formali per le spese sanitarie della precompilata
dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730
proroga per la registrazione al RNA per le amministrazioni
possibile slittamento per la dichiarazione degli aiuti di stato Covid-19 in capo al contribuente, ma si dovrà aspettare un nuovo provvedimento che confermi la proroga dell'adempimento a ottobre 2022
scende a 5 mila euro il tetto per il monitoraggio fiscale
novità anche per l'assegno unico delle famiglie con figli disabili e per l'erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.
Vediamo quali sono le principali novità con impatto fiscale illustrate nella bozza del decreto approvato.
Rapporto fisco-contribuente
Per favorire la semplificazione il decreto in commento dispone la soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e, con l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'articolo 37 del DLgs n.241/1997, anche la dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di modello 730 presentato tramite sostituto d'imposta a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
In tema di precompilata, l'articolo 6 della bozza del decreto, consente l'invio “saltando” il controllo formale delle spese sanitarie. Più puntualmente, nel caso di presentazione della dichiarazione Precompilata:
direttamente o tramite sostituto d'imposta o CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni
con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
I Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
Nuovo calendario fiscale
L'articolo 3 contenuto nella bozza del decreto cambia il calendario fiscale con significative novità e le regole per il versamento dell'imposta di bollo nelle e-fatture.
CALENDARIO FISCALE
COSA E COME CAMBIA
ADEMPIMENTO
SCADENZA vigente
NUOVA SCADENZA
INTRASTAT: gli elenchi di cui al comma 6 dell'articolo del DL 331/1993
Il 25 del mese successivo al periodo di riferimento
Entro il mese successivo al periodo di riferimento
LIPE: La comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva secondo trimestre dell'anno
16 settembre
al 30 settembre
Dichiarazione Imu relativa all'anno 2021
30 giugno
al 31 dicembre 2022
Presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021
30 giugno
al 30 settembre 2022
Le novità previste per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 riguardano la soglia dell'importo che consente il versamento dell'imposta di bollo nel trimestre successivo; tale limite passa da 250 euro a 5mila euro. Verificando la nuova soglia il contribuente potrà effettuare il versamento del bollo:
del 1° trimestre, se l'e-fatture non sono superiori a 5 mila euro, insieme a quello del 2° trimestre, ovvero al 30 settembre;
del primo e secondo trimestre, se l'e-fatture non sono superiori a 5 mila euro, insieme a quello del 3° trimestre, cioè al 30 novembre.
Le altre semplificazioni
Il DL semplificazioni fiscali contiene importanti norme che impattano direttamente fiscalmente avendo come oggetto disposizioni relative alle imposte dirette e indirette.
Ecco un quadro delle novità contenute nella bozza del decreto in esame:
CONTRATTTI DI LOCAZIONE: l'articolo 7 dispone la modifica della validità dell'attestazione - cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto interministeriale 16 gennaio 2017 - per i contratti di locazione a canone concordato (articolo 2, comma 3, della L. 431/1998) e per quelli transitori e i contratti di locazione per studenti universitari (articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge).
MICRO-IMPRESE: l'articolo 8 modifica l'articolo 83 del TUIR e introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.
EREDI: L'articolo 5 dispone l'erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
DOMICILIO FISCALE: L'articolo 4 prevede una semplificazione della procedura per la modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione, mediante la revisione di parte dell'articolo 59 del DPR 600/1973.
PERDITA SISTEMATICA: L'articolo 9 dispone l'abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della L. 7/2009. La norma prevede che:
all'articolo 2 del DL 138/2011 (conv. con modificazioni, dalla L.148/2011), i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies siano abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
l'articolo 3 della L. 7/2009 sia abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Tale abrogazione “limita” l'applicazione della disciplina delle società di comodo ai soggetti “non operativi” per l'esercizio fiscale 2021.
IRAP: L'articolo 10 prevede semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP che impattano direttamente nel periodo fiscale 2021 oggetto di prossimo adempimento. Le novità introdotte prevedono:
limitazioni delle deduzioni per i contributi assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni: si circoscrive il perimetro applicativo ai contributi versati “in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,”
soppressione delle deduzioni previste ai numeri 2) e 4) dell'articolo 11 del DLgs 446/1997: cioè quelle forfettarie e quelle relative ai contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro riferite ai dipendenti a tempo indeterminato;
limitazioni delle deduzioni di cui al numero 5) del citato articolo 11: si circoscrive tale limitazione “in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato”;
abrogazione del comma 4-quater relativo alla deduzione per incremento occupazionale;
possibilità, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, di portare in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
REGISTRO NAZIONALE AIUTI (RNA): l'articolo 32 dispone per le Amministrazioni competenti la proroga dei termini in materia di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché nei registri aiuti di Stato Sian-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e Sipa-Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura.
La suddetta proroga apre la strada allo slittamento dei termini per l'adempimento in capo al contribuente, si paventata la scadenza “al 31 ottobre” da confermare con successivo provvedimento dell'AdE.
MONITORAGGIO FISCALE: l'articolo 16 prevede semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari con l'invio delle relative comunicazioni per le operazioni di importo pari o superiore a 5 mila euro.
ESTEROMETRO: Le novità per la disciplina dell'esterometro sono disposte all'articolo 10 e 11. Si ampliano i casi di esonero - oltre che per le operazioni con bolletta doganale o fatture elettroniche – è previsto anche per quelle, purché di importo non superiore a 5 mila per ogni singola operazione non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (articoli da 7 a 7-octies DPR 633/1972).
Si conferma che per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando SdI.
Si modifica al 1° luglio 2022 la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
REGISTRAZIONE ATTI: L'articolo 14 modifica il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
IVA: L'articolo 18 dispone la modifica iva con riferimento alle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati grazie alla sostituzione nel testo IVA del primo comma numero 18) dell'articolo 10 e, nella tabella A, parte terza, del numero 120.
ADDIZIONALI: l'articolo 20 prevede per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef che queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell'imposta.
ISA: l'articolo 23 introduce disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale. In particolare, sono estesi al 2022 i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull'economia.