Per contribuenti e professionisti il mese di novembre 2026 prevede diverse scadenze relative a versamenti e adempimenti sia ricorrenti che “straordinari”.
2 novembre
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 c. 1 lett. h) DL 70/2011, gli adempimenti in scadenza in 31 ottobre 2026, essendo tale giorno sabato, slittano al primo giorno lavorativo successivo e, quindi, al 2 novembre 2026.
Quest’ultima data sarà il termine ultimo per la presentazione del Modello Redditi 2026 e dell’IRAP 2026 relativi al periodo d’imposta 2025, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
I contribuenti ISA che scelgono di aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 di cui al D.Lgs. 13/2024, dovranno esercitare l’opzione entro il 2 novembre con la dichiarazione dei redditi, oppure in autonomia inviando il modello CPB unitamente al solo frontespizio del Modello Redditi 2026. La possibilità di adesione entro la suindicata data vale, sia per i soggetti che aderiscono all’istituto per la prima volta, sia per coloro che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’accettazione della proposta dell’Amministrazione Finanziaria per il 2026-2027.
Nell’ambito della dichiarazione precompilata, coloro che, avendo già inviato il modello 730 hanno la necessità di completare o correggere la dichiarazione, entro il 2 novembre potranno trasmettere un modello “Redditi aggiuntivo” oppure un modello “Redditi correttivo”.
In scadenza anche il modello TR da parte dei soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel terzo trimestre 2026 un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale somma, ovvero l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.
Ulteriore adempimento che slitta al 2 novembre riguarda i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, tenuti a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate nel corso del 2025, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi. La comunicazione di tali dati avviene con la presentazione del modello 770, salvo che nel corso dell’anno non sia stato utilizzato il 770 semplificato.
Da non dimenticare, inoltre, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, per le quali l’invio può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e, quindi, il 2 novembre 2026.
10 novembre
I contribuenti che hanno presentato il modello 730, qualora il sostituto d’imposta ivi indicato comunica all’Agenzia delle Entrate un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, ricevono dall’Agenzia stessa un avviso. In tale situazione, il contribuente può indicare un nuovo sostituto, ovvero nessun sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2” attraverso l’applicazione precompilata entro il 10 novembre 2026.
16 novembre
Il 16 novembre i contribuenti dovranno eseguire i versamenti relativi:
25 novembre
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogativi Intrastat con periodicità mensile, devono provvedere all’invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di ottobre, entro il 25 novembre.
30 novembre
Nell’ambito delle scadenze correlate alla dichiarazione dei redditi, il 30 novembre è fissata la scadenza del versamento del secondo o unico acconto IRPEF, IRES e IRAP e delle imposte sostitutive scaturenti dal Modello Redditi 2026. Entro la stessa data dovranno essere trasmesse le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al terzo trimestre 2026.
Ulteriori pagamenti in scadenza il 30 novembre riguardano la definizione agevolata. Nel dettaglio, entro tale data i contribuenti dovranno eseguire il versamento:
Gli esercenti che hanno attivato nuovi POS a settembre 2026, sono tenuti ad eseguire il collegamento con il registratore telematico sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dal 6 al 30 novembre 2026.
Infine, entro l’ultimo giorno di novembre, i distributori stradali di carburante dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina per le operazioni eseguite nel mese di ottobre 2026.
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- Dottore commercialista e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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