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Il CNDCEC, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha predisposto una guida operativa sul concordato preventivo biennale, che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione.

Soggetti interessati, requisiti di accesso e condizioni ostative

L'accesso al CPB è riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e applicano gli ISA.

Per poter aderire al CPB valido per il biennio 2026-2027, il contribuente deve soddisfare precisi requisiti di affidabilità e regolarità contributiva:

  • assenza di debiti tributari o contributivi: con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non devono sussistere debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili;
  • soglia di tolleranza a 5.000 euro: è comunque consentito l'accesso qualora, entro i termini previsti per l'adesione, il debito residuo complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) sia ridotto a un ammontare inferiore a 5.000 euro.

L'impianto normativo prevede un'importante tutela introdotta dall'art. 28 D.Lgs. 148/2026: l'adesione al concordato presentata in assenza dei requisiti d'accesso è priva di effetti giuridici, evitando al contribuente le più gravose conseguenze legate alla decadenza formale dall'accordo.

Tra le cause di esclusione che inibiscono a monte l'accesso all'istituto rientrano:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti;
  • condanne per reati tributari (D.Lgs. 74/2000), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) o reati di riciclaggio e autoriciclaggio nei tre anni precedenti;
  • conseguimento di redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito totale nell'anno precedente;
  • adesione al regime forfettario durante il primo anno del biennio concordatario;
  • straordinarie operazioni societarie (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda) o modifiche della compagine sociale con incremento dei soci nell'anno d'accesso (fatte salve le eccezioni per successione ereditaria o per l'ingresso di soci con redditi da lavoro non superiori a 35.000 euro);
  • mancata adesione coordinata per le associazioni professionali e i relativi soci.

La regola dell'adesione coordinata

Nelle strutture associate e nelle società tra professionisti (STP), la normativa impone il vincolo dell'adesione simultanea. Un professionista partecipante ad associazioni o società di lavoro autonomo non può accedere al CPB a titolo individuale se l'entità partecipata (e tutti i soci titolari di reddito di lavoro autonomo) non aderisce a sua volta per i medesimi anni d'imposta, purché le attività siano riconducibili allo stesso indice ISA.

Questa misura impedisce distorsioni della base imponibile tra sfera personale e associativa. Tuttavia, la semplice esclusione dagli ISA di un singolo associato non blocca l'accesso all'intero studio professionale, che potrà comunque aderire qualora rispetti le restanti condizioni normative.

Calcolo della proposta e modalità operative per adesione e revoca

La determinazione del reddito proposto per il lavoro autonomo e per l'impresa, unitamente al valore della produzione netta IRAP, avviene mediante l'applicativo informatico "Il tuo ISA 2026 CPB" fornito dall'Agenzia delle Entrate. Il software elabora i dati basandosi sull'affidabilità storica del contribuente, sui dati dichiarati nel periodo d'imposta precedente e sull'eventuale segnalazione di eventi straordinari gestiti nell'anno di concordato.

La finestra temporale per formalizzare la scelta fissa la scadenza chiave al 31 ottobre 2026 (o all'ultimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare). Entro questo termine, il contribuente può aderire oppure revocare un'adesione precedentemente inviata.

Le modalità operative per l'invio si dividono in due percorsi alternativi:

  • invio congiunto: effettuato unitamente al modello ISA 2025 all'interno della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2026);
  • invio autonomo: invio telematico del solo frontespizio del Modello Redditi 2026, spuntando la casella "Comunicazione CPB" con il codice "1", il quale assume natura strettamente non dichiarativa.

Qualora si renda necessario annullare la scelta, la revoca dell'adesione può avvenire entro la medesima scadenza del 31 ottobre mediante invio congiunto nel flusso dichiarativo (codice "3") oppure con comunicazione autonoma (codice "2").

Oggetto del concordato ed esclusione delle componenti straordinarie

Il concordato non congela indistintamente ogni voce del conto economico, ma definisce la base imponibile ordinaria. Dalla determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo concordato restano escluse le componenti straordinarie e finanziarie, che continuano ad ammettere la determinazione analitica secondo le regole del TUIR:

  • per il lavoro autonomo: si escludono plusvalenze, minusvalenze, i corrispettivi da cessione della clientela e la maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni;
  • per il reddito d'impresa: restano fuori dal calcolo plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, minusvalenze, perdite su crediti, utili o perdite da partecipazioni, e le agevolazioni per nuove assunzioni e super-ammortamenti.

In ogni caso, la normativa stabilisce una soglia minima d'imponibile: sia il reddito d'impresa/professionale concordato sia il valore della produzione netta IRAP non possono mai assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

I contribuenti che accettano la proposta si impegnano a:

  • conservare e adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
  • riportare i valori concordati nelle dichiarazioni fiscali;
  • compilare e trasmettere regolarmente i modelli ISA.

Regime di tassazione sostitutiva e convenienza fiscale

Il grande elemento di attrattiva del CPB risiede nella neutralizzazione fiscale dell'extra-reddito effettivo e nell'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente. La quota di reddito effettivo che eccede l'importo concordato non è assoggettata ad alcuna imposizione IRPEF/IRES o IRAP.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato varia in funzione del punteggio di affidabilità ISA registrato nell'anno antecedente all'adesione:

  • punteggio ISA pari o superiore a 8: si applica l'aliquota ridotta del 10%;
  • punteggio ISA tra 6 e 8 (escluso): si applica l'aliquota del 12%;
  • punteggio ISA inferiore a 6: si applica l'aliquota del 15%.

Cause di cessazione e decadenza dagli effetti

È fondamentale distinguere la perdita degli effetti a causa di eventi sopravvenuti (cessazione) rispetto a violazioni e irregolarità commesse dal contribuente (decadenza).

La cessazione (effetto ex nunc)

Il CPB perde efficacia a partire dall'anno in cui si verificano mutamenti radicali della struttura aziendale:

  • cessazione formale dell'attività;
  • modifica dell'attività esercitata, a meno che la nuova rientri nel medesimo indice ISA;
  • circostanze eccezionali che causano un calo del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato;
  • passaggio al regime forfettario;
  • ricavi o compensi effettivi dichiarati che superano del 50% il limite massimo stabilito per gli ISA.

La decadenza (effetto ex tunc)

La decadenza travolge l'intero biennio concordatario, ripristinando l'imposizione analitica ordinaria. Si verifica in presenza di gravi violazioni, quali accertamenti per omessa fatturazione, dichiarazioni infedeli o l'omesso versamento delle imposte dovute, qualora il contribuente non provveda a sanare il debito a seguito della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73. In caso di decadenza, le imposte calcolate sul reddito concordato restano comunque dovute se superiori a quelle dal calcolo effettivo.

Premialità estese in sede di rinnovo e regime del ravvedimento speciale

L'adesione al concordato sblocca immediatamente il pacchetto di benefici premiali ISA, tra cui l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, l'esclusione dai controlli basati su presunzioni semplici e l'esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 70.000 euro e imposte dirette fino a 50.000 euro.

I contribuenti che decidono di rinnovare l'accordo per un secondo biennio accedono a un regime premiale ancora più stringente:

  • soglia d'esenzione dal visto di conformità IVA e garanzie rimborsi innalzata a 100.000 euro annui;
  • soglia d'esenzione visto per le imposte dirette e IRAP incrementata a 70.000 euro;
  • termini di accertamento ridotti di 2 anni;
  • possibilità di pagare i saldi e gli acconti tramite rateazione senza applicazione di interessi.

Il ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023

I soggetti che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 possono accedere allo speciale ravvedimento d'impresa e lavoro autonomo riferito alle annualità d'imposta dal 2020 al 2023. L'istituto permette di blindare i periodi d'imposta passati dall'attività di accertamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile maggiorata in modo proporzionalmente inverso al punteggio ISA ottenuto.

Per i soggetti che hanno applicato gli ISA, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata applicando al reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato un incremento variabile:

  • incremento del 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • incremento del 10% per punteggi ISA tra 8 e 10;
  • incremento del 20% per punteggi ISA tra 6 e 8;
  • incremento del 30% per punteggi ISA tra 4 e 6;
  • incremento del 40% per punteggi ISA tra 3 e 4;
  • incremento del 50% per punteggi ISA inferiori a 3.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Giuseppe Moschella

- Dottore commercialista e giornalista pubblicista

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