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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 10 agosto 2026 n. 159, ha offerto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 51 c. 2 lett. f-bis TUIR e, in particolare, sull'erogazione di somme a titolo di rimborso per spese di istruzione sostenute nell'interesse dei familiari del dipendente, con particolare focus sull'identità del soggetto che effettua materialmente il pagamento.

Caso: rimborso di spese pagate dal coniuge

La Risposta nasce dall'istanza di un datore di lavoro i cui dipendenti, beneficiari di un credito welfare, hanno richiesto il rimborso di spese di istruzione per i figli. La particolarità del caso risiede nel fatto che tali oneri, pur essendo regolarmente documentati e riferibili alle finalità previste dalla norma, sono stati materialmente pagati dal coniuge del dipendente (non legalmente separato) attraverso un conto corrente a lui esclusivamente intestato. Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità di includere nel regime di non imponibilità anche i rimborsi per somme non pagate direttamente dal titolare del credito welfare.

Quadro normativo e principio di onnicomprensività

In via generale, l’art. 51 c. 1 TUIR sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, secondo cui ogni somma o valore percepito in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo introduce deroghe tassative. Tra queste, la lettera f-bis) esclude dalla formazione del reddito le somme e i servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12 TUIR, di servizi di educazione, istruzione, mensa, centri estivi e borse di studio.

Irrilevanza dell'esecutore materiale del pagamento

L’amministrazione finanziaria, richiamando la prassi precedente (Circolare n. 28/E/2016 e Risoluzione n. 55/E/2020), ha ribadito che l’agevolazione è subordinata alla verifica che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma.

L’elemento dirimente non è l’identità di chi effettua il pagamento, ma la riconducibilità della spesa al nucleo familiare e la documentazione del fruitore del servizio. Non essendo previste modalità specifiche per l'effettuazione dei pagamenti, la non concorrenza al reddito è riconosciuta anche per rimborsi di spese effettuate con modalità che non consentono di ricondurre il pagamento direttamente al dipendente, come nel caso di versamenti eseguiti dal coniuge. È sufficiente che dal documento di spesa risulti il fruitore del servizio, al fine di verificare che si tratti di un familiare fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 12 TUIR.

Oneri del datore di lavoro e divieto di doppio beneficio

L'Agenzia delle Entrate pone tuttavia condizioni rigorose per garantire la correttezza fiscale dell'operazione:

  1. il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme coerentemente con le finalità di istruzione;
  2. in alternativa alla copia dei documenti, il datore può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il lavoratore attesta di possedere la documentazione e che le somme non sono state oggetto di altri rimborsi;
  3. resta fermo il principio generale per cui la detrazione d'imposta o la deduzione dal reddito per le medesime spese è preclusa se l'onere è stato rimborsato dal datore di lavoro senza concorrere al reddito del dipendente.

Fonte: Risp. AE 10 agosto 2026 n. 159

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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